Cassazione Penale, Sentenza n. 31550/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, pur riducendo la pena e riqualificando il fatto nell'ipotesi di "lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990), avrebbe omesso di applicare la riduzione della pena per le attenuanti generiche già concesse in primo grado. Il ricorrente lamenta violazione di legge nella determinazione della pena per non aver mantenuto le attenuanti generiche dopo la derubricazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura è stata formulata in modo generico e non ha indicato le ragioni che giustificavano in primo grado la concessione delle attenuanti generiche né perché tali ragioni non sarebbero state assorbite dalla riqualificazione del fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la derubricazione a reato meno grave può legittimamente comportare diversa valutazione degli elementi attenuanti e non configura una "reformatio in peius". Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 cod. proc. pen., ad una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Il fatto è stato riqualificato nell'ipotesi di "lieve entità" prevista dal comma 5, con conseguente diverso regime sanzionatorio; la derubricazione può incidere sulla valutazione delle attenuanti
disposizioni attuative codice procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esposizione dei motivi di ricorso e l'ambito in cui il ricorrente può censurare la decisione impugnata; il ricorso deve restare nei limiti indicati
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020
Consente la trattazione scritta del procedimento (misure emergenziali procedurali); in mancanza di istanza di discussione orale si è proceduto con deposito di conclusioni scritte
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Rv. 270667
Precedente che afferma come non configuri "reformatio in peius" il comportamento del giudice d'appello che, dopo derubricazione del reato in fattispecie meno grave, riconsideri l'incidenza degli elementi attenuanti
Massime di principio
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare chiaramente i motivi e le ragioni giustificative delle attenuanti rese in primo grado, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità
- La derubricazione del fatto a reato di minore gravità può legittimamente comportare una diversa valutazione delle circostanze attenuanti e non costituisce di per sé una "reformatio in peius"
- Il difensore che contesta la mancata applicazione di attenuanti dopo una riqualificazione deve dimostrare perché le ragioni che giustificavano le attenuanti non siano state assorbite o modificate dalla nuova qualificazione
- Se il ricorso è inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; pertanto valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale dell'impugnazione prima di proporla
- Procedure speciali (es. trattazione scritta prevista da norme emergenziali) richiedono il rispetto dei termini e delle forme previste: la mancata richiesta di discussione orale comporta la trattazione per scritto
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