Cassazione Civile, Ordinanza n. 34197/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una consorziata, di una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento di contributi consortili relativi all’annualità 2017. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la correttezza della procedura di formazione e riscossione dei contributi, muovendo dal presupposto della natura privatistica e volontaria del consorzio; (2) violazione dell’art. 7 del d.lgs. lgt. n. 1446/1918 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., deducendo che la CTR avesse erroneamente preteso la notifica preliminare di una serie di atti ulteriori rispetto a quelli effettivamente necessari per la riscossione dei contributi consortili. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati, e ha chiarito che, per i consorzi costituiti ai sensi del d.lgs. lgt. n. 1446/1918, il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale in sede di costituzione del consorzio, o con successiva modifica, è il parametro cui devono conformarsi i ruoli dei contributi consortili; non occorre invece fare riferimento a supposti piani di ripartizione annuali come atti prodromici autonomi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito aveva erroneamente verificato la legittimità della riscossione con riferimento a presunti piani annuali, anziché al piano di ripartizione approvato con la delibera comunale di costituzione del consorzio o con successivo atto modificativo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare la ritenuta mancata prova della correttezza della procedura di formazione e riscossione dei contributi; la Corte non ne sviluppa una autonoma lettura, ma accoglie la censura perché il giudice di merito ha errato nel parametro di verifica della legittimità della pretesa contributiva.
Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova; la decisione non si sofferma sul contenuto generale della norma, ma accoglie il motivo in relazione all’erronea valutazione del procedimento di riscossione.
art. 7 D.Lgs. lgt. n. 1446/1918
"I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale"
Il ruolo deve essere compilato in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale; l’attività comunale è limitata all’approvazione del piano, mentre al consorzio spetta il potere impositivo e la formazione dei ruoli.
Invocato per l’interpretazione della disciplina del d.lgs. lgt. n. 1446/1918; la Corte usa l’interpretazione sistematica e teleologica per ricostruire la portata dell’art. 7.
art. 1 D.Lgs. lgt. n. 1446/1918
"gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse"
Serve a individuare l’ambito dei consorzi per strade vicinali.
art. 2 D.Lgs. lgt. n. 1446/1918
"il Consiglio comunale... approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa"
Attribuisce al Consiglio comunale l’approvazione del piano di ripartizione, dell’elenco utenti e della costituzione del consorzio; tale piano diviene il parametro per la successiva iscrizione a ruolo.
L. n. 126/1958, art. 14
Richiamata per affermare l’obbligatorietà della costituzione dei consorzi per le strade vicinali di uso pubblico.
Richiamato incidentalmente per indicare i soggetti abilitati alla riscossione in luogo dell’esattore comunale.
l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 51 e 53
Richiamate per confermare, in chiave storica, l’obbligatorietà del riparto delle prestazioni tra gli utenti fino a sua modifica nei casi previsti.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il piano di ripartizione rilevante ai fini della riscossione è quello approvato dal Consiglio comunale in sede di costituzione del consorzio, oppure quello successivamente modificato con apposito atto; non è necessario individuare autonomi piani annuali prodromici alla formazione del ruolo.
- La legittimità dei ruoli per contributi consortili va verificata in rapporto al piano di ripartizione approvato dall’ente competente e non attraverso requisiti documentali ulteriori non previsti dalla disciplina speciale.
- Nella disciplina dei consorzi per strade vicinali, il Consiglio comunale conserva la funzione di approvazione del piano di ripartizione, mentre al consorzio spetta la formazione dei ruoli e la correlata pretesa contributiva.
- Quando la disciplina speciale rinvia alle modalità di riscossione delle imposte dirette, tale rinvio riguarda la tecnica di riscossione mediante ruoli, ma non sposta sull’ente comunale il potere di formazione del ruolo, che resta in capo al titolare della pretesa contributiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34138/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34139/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34140/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34141/2025 del 26/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →