Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente. La Corte ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 10430/26/18, depositata il 4 dicembre 2018, articolando sette motivi di ricorso. Prima della decisione, con atto del 10 settembre 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la controricorrente ha aderito alla rinuncia. La Corte, preso atto di tale rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione senza porre le spese a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha affermato che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, sicché non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ritenuto però non operante nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte intimata/controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese, senza porle automaticamente a carico del ricorrente rinunciante.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera in tale ipotesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25939/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25940/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25941/2024 del 03/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →