Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente. La Corte ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 10430/26/18, depositata il 4 dicembre 2018, articolando sette motivi di ricorso. Prima della decisione, con atto del 10 settembre 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la controricorrente ha aderito alla rinuncia. La Corte, preso atto di tale rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione senza porre le spese a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha affermato che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, sicché non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ritenuto però non operante nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte intimata/controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese, senza porle automaticamente a carico del ricorrente rinunciante.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera in tale ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.