Cassazione Penale, Sentenza n. 242/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari a carico del Quaglio per i reati connessi ad accessi abusivi a banche dati e per corruzione (artt. 81, 110, 615-ter, 319 e 321 c.p.). Il ricorrente denuncIa: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo di corruzione (affermazione che la consegna dei 2.000 euro non risulta dalle intercettazioni e proposta ricostruzione alternativa circa il movimento di denaro del De Fazio); 2) violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione di misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari (es. misure interdittive o coercitive non custodiali) per soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di controllo sulle misure cautelari quando la motivazione del giudice è coerente). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato la possibilità di adottare misure meno afflittive (anche interdittive, ex art. 290 c.p.p.) per i pubblici ufficiali, in violazione del principio di proporzionalità. L'ordinanza impugnata è annullata limitatamente ai criteri di scelta della misura e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio conformemente al principio di diritto indicato.
Norme richiamate
Regola il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale; quadro procedurale rurale al ricorso contro l'ordinanza del GIP.
artt. 81, 110, 615-ter, 319 e 321 cod. pen.
Descrivono i reati contestati: concorso, accessi abusivi a sistemi informatici (615-ter) e reati contro la pubblica amministrazione (corruzione ed altri delitti connessi). Le valutazioni indiziarie si riferiscono a tali fattispecie.
art. 121 e 125 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai profili di violazione di legge e di motivazione del provvedimento impugnato; inquadrano i limiti del controllo giurisdizionale.
art. 24 e 111 Cost.
Principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale e al giusto processo, evocati a supporto delle censure sul corretto esercizio del diritto di difesa e del controllo processuale.
Elenca le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio); la Corte ha valutato se tali esigenze potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Misura interdittiva della sospensione dal servizio o dalla professione; la Corte richiama la possibilità di applicare tale misura ai pubblici ufficiali quando essa sia idonea a contemperare la necessità cautelare con la proporzionalità.
Massime di principio
- Il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari non consente la rivalutazione del merito probatorio se la motivazione del giudice è coerente e logica; le contestazioni che puntano a un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili in questa sede.
- Per i pubblici ufficiali accusati di reati contro la pubblica amministrazione, prima di disporre misure custodiali occorre valutare l'idoneità di misure interdittive (sospensione da servizio/professione) a prevenire la reiterazione; l'applicazione degli arresti è illegittima se serve solo a contenere il pericolo di reiterazione che può essere efficacemente neutralizzato con misure meno afflittive.
- Quando le indagini si fondano su intercettazioni, l'interpretazione delle conversazioni e del linguaggio è in linea di principio questione di merito rimessa al giudice di merito, e solo se la motivazione è illogica o contraddittoria può essere sindacata.
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di motivare specificamente perché misure meno gravose non siano sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari; formulazioni generiche sulla possibilità che l'indagato 'continui a usare mezzi illeciti' non sono sufficienti.
- In caso di annullamento limitato alla scelta della misura, il giudice di rinvio deve riesaminare le esigenze cautelari e valutare alternativamente le misure interdittive o non custodiali prima di ripristinare una misura più afflittiva.
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