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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36370/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva rigettato l'opposizione del ricorrente avverso il decreto di espulsione del 9 settembre 2022 adottato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente sosteneva che l'espulsione fosse vietata ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 perché, in caso di rimpatrio in Pakistan, sarebbe stato esposto a persecuzioni e a gravi discriminazioni per le proprie idee politiche e per non aver svolto il servizio militare; inoltre asseriva di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi politici (asilo). Il Tribunale aveva ritenuto tali affermazioni generiche e prive di qualunque documentazione comprovante lo status o il rischio invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva escluso la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 d.lgs. 286/1998 in mancanza di elementi concreti e documentali a corredo delle dichiarazioni del ricorrente. La Corte ha richiamato il quadro normativo: l'espulsione ex art. 16, comma 5, è una misura amministrativa alternativa alla detenzione adottabile entro i limiti di legge e non può essere disposta se ricorre una delle cause ostative di cui all'art. 19; il giudice di sorveglianza può acquisire informazioni anche extragiudiziarie per verificare il rischio prospettato. Non avendo il ricorrente fornito prova dello status di titolare di permesso per motivi politici né elementi attendibili circa il rischio di persecuzione, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5

    norma che prevede l'espulsione quale misura amministrativa alternativa alla detenzione per lo straniero condannato e detenuto, secondo le condizioni fissate dalla legge

    L'espulsione disposta ai sensi dell'art.16, comma 5, è una misura amministrativa finalizzata a evitare il sovraffollamento carcerario e va disposta solo se ricorrono le condizioni di legge, fermo restando il controllo delle cause ostative di cui all'art.19

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2

    richiamata quale riferimento alle ipotesi in cui può operare l'art.16, comma 5

    L'art.16, comma 5, opera nelle ipotesi previste dall'art.13, comma 2; la compatibilità formale tra le norme è sottolineata dalla Corte per delimitare le fattispecie applicabili

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 2

    In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Il respingimento o l'espulsione o l'estradizione sono vietati anche qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti; nella valutazione si tiene conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani; inoltre non sono ammessi respingimenti o espulsioni che comportino violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo necessità per sicurezza nazionale o ordine pubblico

    Art.19 costituisce le cause ostative all'espulsione: l'eventuale rischio di persecuzione, tortura o violazione di diritti fondamentali impedisce l'allontanamento. Il giudice di sorveglianza deve valutare concretamente tali rischi e può acquisire informazioni a 'tutto campo' per verificare la fondatezza delle allegazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma procedurale che dispone conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso

    In caso di dichiarazione di inammissibilità non imputabile a colpa grave del ricorrente, il giudice può comunque irrogare l'onere delle spese e fissare una somma da versare alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha applicato tale conseguenza e ha fissato la somma in euro tremila

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 226 del 2004

    richiamata in punto di garanzie nell'applicazione dell'espulsione amministrativa

    La giurisprudenza costituzionale conferma che l'espulsione amministrativa deve essere accompagnata dalle stesse garanzie previste per l'espulsione ex art.13 e che gli organi decisori possono avvalersi di informazioni esterne per accertare i presupposti della misura

Massime di principio

  • L'espulsione ex art.16, comma 5, d.lgs. 286/1998 è una misura amministrativa alternativa alla detenzione: può essere adottata solo se ricorrono le condizioni legali e non sussistono le cause ostative dell'art.19.
  • Chi contesta un decreto di espulsione invocando il divieto di rimpatrio per rischio di persecuzione o trattamenti inumani deve fornire elementi concreti, documentali e specifici (es. permessi di soggiorno, atti riconoscimento dello status di rifugiato, prove di persecuzioni pregresse, rapporti internazionali sul paese, certificazioni mediche, dichiarazioni dettagliate). Allegazioni generiche e prive di riscontro sono destinate a essere ritenute inaffidabili.
  • Il giudice di sorveglianza può e deve avvalersi di informazioni anche extragiudiziarie per verificare la sussistenza del rischio prospettato; la mancata produzione di prove dall'interessato può legittimare la decisione di espulsione.
  • La mera affermazione di possesso di un permesso per motivi politici o di rischio non esonera dall'onere di fornire documentazione utile: lo status soggettivo deve essere dimostrato o almeno allegato con elementi di riscontro.
  • In sede di cassazione, i ricorsi fondati su motivi vaghi e non supportati da elementi istruttori saranno dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni ex art.616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è preferibile: a) raccogliere e depositare documentazione probatoria prima dell'udienza (domande di protezione internazionale, comunicazioni amministrative, prove di persecuzione), b) chiedere al giudice l'acquisizione di informazioni dagli organi competenti, c) valutare misure cautelari o istanze urgenti per sospendere l'esecuzione dell'espulsione durante l'accertamento del rischio

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