Cassazione Civile, Ordinanza n. 04036/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da una cessione d'azienda con riserva di proprietà, successivamente sciolta dal curatore del fallimento della cessionaria. La società resistente, che gestiva gli impianti fotovoltaici locati e che aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura della ricorrente, sosteneva che, per effetto dello scioglimento del contratto, l'azienda e i contratti in corso fossero retrocessi immediatamente alla cedente, con conseguente obbligo di quest'ultima di corrispondere i canoni di locazione maturati dal 24 maggio 2019, data dello scioglimento, e di risarcire alcuni danni agli impianti. La ricorrente impugnava il decreto del Tribunale che aveva accolto l'opposizione allo stato passivo della controparte e aveva ammesso ulteriori crediti per canoni e danni. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 72 e 73 l. fall. e degli artt. 1523 e ss. c.c., sostenendo che la retrocessione dei beni aziendali non si sarebbe prodotta automaticamente con lo scioglimento, ma solo con la materiale riconsegna avvenuta il 2 luglio 2019. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 93 ss., 98 e 99 l. fall., assumendo che la resistente, in opposizione, avesse illegittimamente mutato la domanda rispetto all'insinuazione, passando dall'allegazione dell'inadempimento contrattuale della cessionaria alla deduzione dello scioglimento del contratto da parte del curatore. Con il terzo motivo deduceva ancora la violazione degli artt. 93 ss., 98 e 99 l. fall., sostenendo che la domanda di danni fosse inammissibile perché priva di adeguata critica al provvedimento del giudice delegato e perché non supportata dall'esposizione dei fatti e dei fondamenti giuridici richiesti.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in caso di scioglimento del contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà ex artt. 72 e 73 l. fall., la retrocessione opera immediatamente quanto ai rapporti contrattuali inerenti all'azienda: il retrocessionario subentra automaticamente nei contratti d'azienda e d'impresa e risponde dei debiti per prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento, senza che la mancata riconsegna materiale dei beni ne differisca gli effetti verso i terzi contraenti. Ha poi ritenuto che non vi fosse mutamento illegittimo della domanda nell'opposizione allo stato passivo, poiché la deduzione dello scioglimento del contratto da parte del curatore costituiva un fatto secondario, compatibile con la medesima causa petendi, sempre incentrata sulla retrocessione dell'azienda e dei relativi contratti. Infine ha escluso l'inammissibilità della domanda di danni, osservando che l'opposizione aveva indicato i fatti e i presupposti giuridici richiesti dall'art. 99 l. fall. e che la censura del giudice delegato era riferibile anche alla questione dei canoni per il medesimo periodo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 73 l. fall. come disciplina dello scioglimento dei contratti pendenti nella procedura concorsuale
lo scioglimento del contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà determina la retrocessione del compendio e dei rapporti inerenti secondo le regole sui contratti d'azienda e d'impresa
evocato dalla ricorrente in tema di vendita con riserva di proprietà, ma ritenuto non idoneo a escludere l'effetto immediato della retrocessione nei rapporti contrattuali aziendali
il cessionario subentra automaticamente nei contratti per l'esercizio dell'azienda non aventi carattere personale, in deroga al regime ordinario della cessione del contratto
richiamato per evidenziare che il subentro nei contratti d'azienda avviene ex lege, senza consenso del terzo contraente
l'alienante resta responsabile per i debiti residui secondo il regime proprio dei debiti d'azienda, ma per le prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il cessionario/retrocessionario
richiamato nel quadro dei rapporti di credito connessi al trasferimento d'azienda
richiamato tra gli effetti necessari e ineliminabili del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro
disciplinando l'insinuazione al passivo, impone l'allegazione del credito e dei relativi fatti costitutivi
richiamato per la disciplina dell'opposizione allo stato passivo
l'opposizione allo stato passivo è un giudizio impugnatorio ma non di appello; non ammette domande nuove o emendatio, mentre richiede l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l'impugnazione
il decreto di rigetto del giudice delegato è succintamente motivato; l'opponente deve quindi articolare compiutamente le ragioni della propria pretesa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Lo scioglimento del contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà produce, quanto ai rapporti contrattuali strumentali all'esercizio dell'impresa, un effetto di retrocessione immediata del compendio e il subentro automatico del cedente nei contratti d'azienda e d'impresa non personali, senza necessità di una materiale restituzione dei beni per far sorgere l'obbligazione verso il terzo contraente.
- Nei contratti trasferiti insieme all'azienda, per le prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il soggetto che è subentrato nel rapporto, mentre la disciplina dei debiti pregressi segue le regole proprie del trasferimento d'azienda.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentita l'introduzione di domande nuove né una vera emendatio della domanda, ma è ammissibile che l'opponente precisi o meglio descriva fatti secondari già compatibili con la medesima causa petendi.
- Ai fini dell'art. 99 l. fall., l'opposizione deve esporre i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, senza essere una mera critica alla motivazione del giudice delegato.
- La mancata restituzione materiale dell'azienda può rilevare solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario/retrocessionario, non nei confronti del terzo creditore titolare del contratto trasferito.
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