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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18065/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. (spesa di una banconota falsa da 100 euro) chiedendo la cassazione per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per aver rifiutato il rinvio dell'udienza richiesto per impedimento dell'imputato per motivi di salute; 2) vizio di motivazione e violazione di legge circa la ritenuta consapevolezza della falsità della banconota (si contesta che la consapevolezza dovesse essere accertata sin dalla prima ricezione); 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o generico: 1) il primo motivo è inammissibile poiché un certificato medico attestante un generico "riposo assoluto" non comporta l'impossibilità di partecipare all'udienza; 2) il secondo motivo è inammissibile per genericità e perché la giurisprudenza consente di desumere la consapevolezza della falsità dalla circostanza concreta (es. pluralità di banconote contraffatte o, come nel caso, dal taglio inusuale della banconota e dall'assenza di qualsiasi indicazione sulla provenienza); 3) il terzo motivo è inammissibile per genericità e perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti prendendo in considerazione gli elementi ritenuti decisivi (in particolare il pregiudizio arrecato alla persona offesa che ha dovuto restituire il resto). Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Rilevato come norma del reato di detenzione/spesa di monete contraffatte; la Corte indica che la consapevolezza della falsità può essere desunta da circostanze concrete (pluralità di banconote contraffatte o, nel caso, taglio inusuale e mancanza di spiegazioni sulla provenienza)

  • art. 457 cod. pen.

    Richiamata implicitamente come riferimento normativo contrapposto (ipotesi di buona fede): la distinzione tra art. 455 e art. 457 si fonda sulla prova della consapevolezza della falsità

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Norma relativa a una specifica circostanza attenuante richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione di merito che ha evidenziato il pregiudizio subito dalla persona offesa

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato: la Corte afferma che un certificato che prescriva un generico "riposo assoluto" non implica automaticamente l'impossibilità di partecipare all'udienza e non giustifica il rinvio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla formulazione del ricorso per cassazione (il ricorso deve rispettare i limiti formali e di specificità richiesti dalla normativa di procedura)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale emergenziale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; citata solo a fini procedurali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Un certificato medico che limiti la prescrizione a un generico "riposo assoluto" non determina automaticamente l'impossibilità di partecipare all'udienza e quindi non obbliga il giudice a disporre il rinvio.
  • In caso di reato di spesa/detenzione di monete contraffatte (art. 455 c.p.), la consapevolezza della falsità può essere desunta da circostanze concrete: pluralità di banconote contraffatte, taglio o caratteristiche anomale della banconota e l'assenza di qualsiasi indicazione plausibile sulla sua provenienza o sul fine della detenzione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; vizi generici o affermazioni non dettagliate sono frequente causa di inammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o omissiva; è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare esaustivamente tutti gli aspetti favorevoli proposti dalle parti.
  • La condanna alle spese e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende sono conseguenze ordinarie dell'inammissibilità del ricorso ex art. 616 c.p.p.

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