Cassazione Penale, Ordinanza n. 15761/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto di sottrazione di un telefono cellulare con contestuale apprensione dei dati personali contenuti nella memoria del dispositivo. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il pregiudizio fosse minimo. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, sostenendo che dovessero essere riconosciute anche in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. implica una valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, insussistenti nel caso concreto, avendo la Corte territoriale motivato sul complessivo pregiudizio derivante dal valore del telefono sottratto e dei dati personali in esso contenuti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per carenza di interesse, poiché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado, con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione di merito; il suo diniego è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
Le circostanze attenuanti generiche non sono esaminabili quando risultano già riconosciute in primo grado; in tal caso il motivo è privo di interesse.
Il vizio di motivazione e la violazione di legge non consentono di rimettere in discussione valutazioni discrezionali di merito se adeguatamente motivate.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4 c.p. è rimessa al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione salvo manifesta illogicità, arbitrarietà o assenza di motivazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito evidenzia che il danno non è lieve, anche perché il pregiudizio non si esaurisce nel bene materiale sottratto ma include ulteriori conseguenze lesive, il diniego dell'attenuante è immune da censura di legittimità.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse se lamenta il mancato riconoscimento di attenuanti già concesse nella sentenza impugnata o in precedenza.
- La cassazione non può essere utilizzata come terzo grado di merito per rivalutare apprezzamenti discrezionali del giudice di appello quando la decisione sia sorretta da motivazione coerente.
Come è indicizzato
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