Cassazione Penale, Sentenza n. 23658/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 13/07/2023 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in rito abbreviato, per il reato previsto dall'art.73 d.P.R. 309/1990 (detenzione e trasporto di eroina e cocaina rinvenute in un marsupio sul sedile posteriore dell'autovettura del ricorrente). La difesa ha dedotto quattro motivi: 1) difetto di motivazione e illegittima mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato ex art.438 c.5 c.p.p.; 2) violazione delle norme sulla utilizzabilità delle indagini difensive e abnormità delle ordinanze che ne hanno escluso l'utilizzo (art.337-bis, 442 c.1-bis, 419 c.3, 421 c.3, 391 octies c.p.p.); 3) mancata e contraddittoria motivazione sul rigetto della richiesta di integrazione istruttoria ex art.441 c.5 c.p.p.; 4) insufficiente motivazione circa il concorso di detenzione e la consapevolezza del ricorrente rispetto al contenuto del marsupio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti e quattro i motivi. Ha confermato i principi secondo i quali: l'opzione per il rito abbreviato "secco" esclude la successiva contestazione del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato (art.438 c.6 c.p.p.); le indagini difensive sono utilizzabili nel giudizio abbreviato solo se depositate nel fascicolo del PM prima dell'ammissione al rito e il ricorrente non ha dimostrato di avere adempiuto a tale requisito; il ricorso mancava di autosufficienza documentale; l'integrazione istruttoria non era decisiva ai fini del giudizio; la valutazione dei giudici di merito, integrata dalla cosiddetta "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello coerenti), ha correttamente ritenuto sussistenti plurimi elementi indiziari della responsabilità (nervosismo, versioni contraddittorie, presenza del marsupio in bella vista, spiegazioni non credibili sui telefoni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art.73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: la condotta contestata è la detenzione e il trasporto di eroina e cocaina rinvenute nel marsupio dell'imputato.
art.438 cod. proc. pen. (commi 5 e 6)
Disciplina il rito abbreviato condizionato all'assunzione di mezzi istruttori: la Corte richiama che l'opzione per il rito abbreviato "secco" equivale a rinuncia implicita alla richiesta condizionata e preclude la successiva impugnazione del rigetto della stessa.
art.441 comma 5 cod. proc. pen.
Regola la possibilità di integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato: il giudice può disporre integrazioni solo se risultano decisive ai fini della decisione; i giudici di merito hanno ritenuto non decisiva l'integrazione richiesta.
art.337-bis, art.391 octies, art.419, art.421, art.442 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alle indagini difensive e alla loro utilizzabilità: la Corte afferma che i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili nel rito abbreviato solo se depositati nel fascicolo del PM prima dell'ammissione al rito; in mancanza, risultano non acquisibili.
art.165-bis disposizioni attuative c.p.p. (introdotto dall'art.7 d.lgs. 6/2/2018 n.11)
Richiamato per ribadire il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve allegare e specificare gli atti che assume travisati; la mancanza di allegazione rende il motivo inammissibile o infondato.
Massime di principio
- Chi opta per il rito abbreviato "secco" perde la possibilità di contestare in cassazione il precedente rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato: la scelta implica rinuncia implicita all'assunzione di prove integrative.
- Le indagini difensive sono utilizzabili nel giudizio abbreviato solo se i relativi atti sono stati depositati nel fascicolo del Pubblico Ministero prima dell'ammissione al rito; è quindi fondamentale depositare tempestivamente e documentare tale deposito.
- In Cassazione ha scarso successo una critica che si limiti a chiedere una diversa valutazione del fatto o della prova se i giudici di merito hanno fornito una motivazione coerente; il sindacato è ammesso solo per vizi di motivazione macroscopici o per travisamento manifesto della prova.
- La richiesta di integrazione istruttoria deve essere motivata come decisiva in relazione agli atti disponibili: se il giudice ritiene che gli elementi già acquisiti siano sufficienti, l'integrazione può essere legittimamente respinta.
- Per sostenere il mancato concorso nella detenzione occorre fornire elementi probatori che escludano la consapevolezza o il contributo concreto alla custodia della sostanza; mere supposizioni o ricostruzioni alternative difficilmente prevalgono rispetto a plurimi indizi concreti (marsupio in bella vista, comportamento nervoso, versioni contraddittorie).
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