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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18144/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di truffa: il ricorrente deduceva (1) nullità/irregolarità della querela e intempestività della stessa (violazione artt. 336, 337 c.p.p. e art. 124 c.p.), sostenendo che la querela fosse stata depositata da soggetto privo di procura speciale e tardivamente rispetto al dies a quo; (2) mancata offensività della condotta per assenza di danno patrimoniale concreto (le trattenute sospese sarebbero state poi "accodate" e il credito recuperato); (3) errata valutazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131‑bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere presentata anche da soggetto diverso dal proponente senza procura speciale, in linea con la giurisprudenza di legittimità; ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la querela del 23/11/2020 era tempestiva alla luce degli accertamenti di fatto (la banca aveva avuto contezza concreta della falsa comunicazione tra il 25 agosto e il settembre 2020); ha ritenuto non contraddittoria né illogica la motivazione sulla offensività del fatto, considerando il pregiudizio patrimoniale derivante dalla sospensione delle trattenute a partire da marzo 2020 e l'inconsistenza della documentazione probatoria fornita sul presunto recupero integrale tramite "accodamento"; ha altresì confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per danno di rilevante gravità e, perciò, escluso l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. Non sono state liquidate rifusioni a favore della parte civile per il giudizio di cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Regola la celebrazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti se non è stata richiesta la trattazione orale; richiamata per spiegare la modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 337 in relazione alle formalità della querela; impugnante ne denunciava la violazione, ma la Corte ha ritenuto che la querela firmata e con firma autenticata dal difensore non richieda ulteriori formalità per la presentazione da parte di terzi.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Viene invocato con il precedente profilo sulle formalità di deposito degli atti ma la Cassazione conferma che la giurisprudenza ammette il deposito della querela da parte di soggetto diverso dal proponente se la firma è autenticata.

  • art. 124 cod. pen.

    Norma sul termine per la querela (dies a quo). La Corte ha ritenuto correttamente individuato il dies a quo nel momento in cui la banca ha avuto concreta conoscenza della condotta fraudolenta (tra il 25 agosto e settembre 2020) e non nella data generica di marzo 2020.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante relativa al danno di rilevante gravità: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante, valutando l'entità del debito residuo rispetto all'importo finanziato e la sospensione delle trattenute come indice di pregiudizio patrimoniale significativo.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte in presenza di danno patrimoniale rilevante e di una consistente parte di debito non pagata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. SU n. 26268/2013 e successivi)

    Richiamata per il principio secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede procure speciali per essere presentata da terzi; la Corte l'ha applicata per respingere il vizio formale invocato dal ricorrente.

Massime di principio

  • Una querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere depositata da un terzo anche in assenza di procura speciale: la mera mancanza di procura speciale non invalida automaticamente la querela se la firma è autenticata e risulta la volontà del querelante.
  • Il termine per la proposizione della querela (art. 124 c.p.) decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza effettiva e concreta dell'elemento costitutivo del reato; valutazioni probatorie sui tempi di conoscenza sono sindacabili in Cassazione solo per travisamento o manifesta illogicità.
  • La sospensione dei pagamenti disposta da un ente (es. INPS) a seguito di una comunicazione fraudolenta può integrare danno patrimoniale anche se in seguito parte delle somme risultassero "accodate": la concreta documentazione del recupero integrale è necessaria per escludere il pregiudizio.
  • Per escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 o per ottenere l'applicazione dell'art. 131‑bis è necessario dimostrare compiutamente la limitata offensività e l'esiguità del danno; valutazioni sulla gravità del danno basate su dati oggettivi (importi, rate non pagate, residuo del finanziamento) sono decisivi.
  • Le conclusioni della parte civile in Cassazione che si limitano a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza contributi argomentativi concreti, difficilmente ottengono la rifusione delle spese di giudizio.

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