Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14241/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un assicurato, invalido in misura non inferiore all'80%, a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1 aprile 2017. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che il differimento annuale della decorrenza della prestazione previsto dalla disciplina delle c.d. finestre non si applicasse a chi maturava il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 60 anni, perché la norma dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 sarebbe riferita solo alla pensione di vecchiaia ordinaria. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011. Secondo l'istituto, la norma ha portata generale e differisce i termini per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica di qualsiasi tipo, salvo le deroghe espressamente previste; perciò il regime delle finestre si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 12 del d.l. n. 78/2010 introduce un differimento annuale dell'accesso alla pensione di vecchiaia di portata generale, applicabile non solo ai soggetti che maturano il requisito anagrafico ordinario, ma anche a coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia in base a regole speciali, compresi gli invalidi con diritto alla pensione anticipata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Riconosce, per il soggetto invalido in misura non inferiore all'80%, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con un'età inferiore a quella ordinaria.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011

    Ha portata generale e si applica al differimento annuale della decorrenza della pensione di vecchiaia anche nei casi di accesso anticipato previsti da ordinamenti speciali, salvo deroghe espressamente previste.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • La disciplina delle c.d. finestre pensionistiche prevista da una norma di carattere generale si applica a tutte le pensioni di vecchiaia, anche quando il diritto sia maturato secondo regole speciali o agevolate, salvo espressa deroga normativa.
  • L'interpretazione restrittiva di una disposizione che introduca un differimento dell'accesso al trattamento pensionistico non è consentita quando il testo e la ratio della norma evidenziano una regola generale e non una disciplina limitata alla sola pensione di vecchiaia ordinaria.
  • In presenza di consolidato orientamento di legittimità conforme, la decisione di merito che si discosti da tale interpretazione può essere cassata per violazione di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.