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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17612/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso straordinario denunciava tre errori: 1) errore di fatto relativo alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (si sosteneva che la sentenza avesse attribuito al Mallardo un ruolo di finanziatore autonomo e imprenditore asservito, diverso dal ruolo di "collettore" come contestato); 2) errore di fatto per inesatta percezione della motivazione della Corte d'appello, in particolare per mancata autonoma valutazione circa la sussistenza degli elementi della partecipazione associativa e dell'effettiva e consapevole adesione al programma criminoso, nonché per eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza motivazione critica; 3) errore di fatto per mancato esame di doglianze decisive sulla mancanza di riscontri esterni individualizzanti e sugli indici sintomatici della partecipazione mafiosa (criticando la valutazione acritica dei collaboratori, la mancata applicazione dell'art. 192 c.p.p., l'assenza di riscontri esterni e l'estensione indebita di valutazioni di attendibilità formatesi in altri procedimenti).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti siano riconducibili a valutazioni di merito e a una non corretta interpretazione degli atti di cassazione, quindi non rientrino nell'ambito degli errori materiali o degli errori di fatto ammessi dall'art. 625-bis c.p.p.. La Corte ha inoltre ritenuto che non ci fosse un mutamento radicale dell'imputazione né un pregiudizio tale da violare il principio di correlazione; che le questioni relative all'attendibilità dei collaboratori e ai riscontri siano questioni di fatto adeguatamente motivate nelle sentenze di merito e non sindacabili con il rimedio straordinario; e che lo sviluppo probatorio (ruolo di imprenditore asservito e ruolo di "raccoglitore" dei proventi) fosse prevedibile rispetto all'imputazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è interpretato in senso restrittivo: l'errore materiale è un difetto grafico e l'errore di fatto è una svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità; non rientrano nel rimedio le valutazioni di merito o le non corrette interpretazioni degli atti processuali.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte sottolinea che per configurare violazione occorre una trasformazione radicale del fatto che arrechi reale pregiudizio alla difesa; sviluppi prevedibili dell'imputazione non determinano mutamento tale da violare il principio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata in primo grado (associazione di stampo mafioso); la Corte ha ritenuto che le valutazioni sul ruolo dell'imputato (imprenditore asservito/collettore di proventi) rientrino nella qualificazione applicabile al fatto ascritto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione alla necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'eventuale applicazione sia questione di fatto e di merito non sindacabile con il rimedio straordinario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e per la statuizione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è rimedio molto limitato: ammette solo vizi formali/clericali o reali svisti nella percezione degli atti di cassazione, non la rinnovazione del sindacato sui fatti o sulla valutazione della prova.
  • Per far valere una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre dimostrare una trasformazione radicale dell'imputazione che abbia creato un concreto pregiudizio difensivo; sviluppi prevedibili o precisazioni sul ruolo dell'imputato sono generalmente ammissibili.
  • Le censure sulla carenza motivazionale e sulla mancata valutazione autonoma di elementi probatori sono efficaci solo se dimostrano un'omissione totale su nodi essenziali; critiche sulla valutazione dell'attendibilità dei testimoni sono di regola questioni di merito.
  • Le contestazioni relative alla mancanza di riscontri esterni o ai contrasti tra dichiarazioni di collaboratori costituiscono tipicamente valutazioni di fatto riservate alla cognizione di merito e difficilmente riescono con il rimedio straordinario.
  • Il rigetto di un ricorso straordinario può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; va valutato il rischio processuale prima di proporre il rimedio.

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