Cassazione Penale, Ordinanza n. 20816/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per tentata truffa: secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, l'imputato, insieme a una complice, avrebbe indotto la persona offesa a versare una somma su una carta prepagata in uso all'imputato, facendo credere che il denaro servisse per acquistare materiali utili alla riuscita di un presunto "sortilegio d'amore" richiesto tramite Facebook. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, nei primi tre motivi, l'insufficienza della prova sul concorso nel reato, l'assenza di artifici e raggiri e la mancanza del dolo. Con i motivi successivi ha contestato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di 500 euro a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e meramente reiterativi delle censure già respinte in appello; ha osservato che la partecipazione dell'imputato risultava dalla titolarità della carta prepagata su cui era confluita la somma versata dalla persona offesa, e che la condotta integrava gli artifici e raggiri richiesti dalla truffa. Ha inoltre reputato inammissibili i motivi sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p., sulle attenuanti generiche, sulla pena e sulla condizione del risarcimento, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato richiamando l'importo richiesto, le modalità particolarmente odiose della condotta e la ragionevolezza della valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Gli artifici e raggiri possono consistere nell'indurre la persona offesa a disporre una somma sulla base di una falsa rappresentazione della sua destinazione, quando tale condotta sia idonea a determinare l'atto di disposizione patrimoniale.
La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando elementi concreti come l'entità della somma coinvolta e le modalità particolarmente odiose della condotta.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, con valutazione discrezionale del giudice di merito.
La motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento rientra nella discrezionalità del giudice e, nei limiti indicati dalla Corte, non è sindacabile in cassazione.
Le censure che si limitano a reiterare quelle già dedotte in appello, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata, sono inammissibili per aspecificità.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone in modo pedissequo le doglianze già disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di truffa, la prova del concorso può desumersi da elementi fattuali univoci, come la disponibilità del mezzo di pagamento su cui confluisce il profitto della frode e il collegamento funzionale dell'agente alla ricezione della somma.
- Gli artifici e raggiri sono integrati anche quando l'agente prospetti alla vittima una destinazione mendace del denaro, inducendola a compiere un atto di disposizione patrimoniale che non avrebbe altrimenti eseguito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice valorizza in modo espresso elementi concreti dell'offesa, quali l'importo richiesto e la gravità concreta delle modalità della condotta.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli reputati decisivi o comunque rilevanti.
- La subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di una somma a titolo di risarcimento rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
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