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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31154/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla procedura di identificazione dell'autore del reato, contestando l'attribuzione della condotta alla sua persona. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva già esaminato puntualmente il riconoscimento dell'imputato da parte di un testimone identificato negli atti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o assertiva è inammissibile.
  • La contestazione sull'identificazione dell'autore del reato non è ammissibile in cassazione se non si misura con gli apprezzamenti di merito già svolti dal giudice di appello e sorretti da un apparato argomentativo puntuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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