Cassazione Penale, Ordinanza n. 15801/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità, perché riproposizione di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le risultanze probatorie e prive di manifeste illogicità. Ha quindi disposto le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29/05/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso contestavano, in sostanza, la mancata applicazione al caso concreto degli artt. 54 c.p. e 393-bis c.p., ma la Corte di cassazione li ha ritenuti inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo consentito con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla difesa per escludere o scriminare la responsabilità, ma la censura è stata ritenuta già correttamente disattesa nel merito
richiamato come disposizione invocata dalla difesa, ma la Corte ha rilevato che la relativa doglianza era già stata esaminata e respinta nei precedenti gradi di giudizio
norma incriminatrice alla base della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale confermata dai giudici di merito
richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza evidenziare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge effettivamente scrutinabili dalla Corte.
- Quando la sentenza impugnata affronta con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con le emergenze probatorie e privi di manifeste incongruenze logiche le doglianze difensive, il ricorso che non si confronti specificamente con tale motivazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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