Cassazione Penale, Sentenza n. 00637/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca di vari beni e rapporti finanziari ritenuti riconducibili al periodo di pericolosità sociale del proposto (Francesco Siviglia). Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125 e 546 c.p.p., d.lgs. n.159/2011) sostenendo che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato i redditi leciti prodotti dall'impresa agricola del Siviglia (con conseguente assenza di sperequazione negativa), non avrebbe considerato come lecite varie somme dissequestrate (es. €68.000 dalla Siviglia Transport sas, €80.000 impiegate per acquisto terreni), e avrebbe ingiustificatamente confiscato un libretto di deposito aperto il 07/12/2015. I ricorrenti chiedevano una perizia o comunque una rivalutazione delle risultanze contabili fornite dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo prospettato attiene a vizi della motivazione e ad una diversa valutazione dei fatti (esame di fatto e delle consulenze tecniche), profili non consentiti in questa sede quando il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta completa e coerente: la Corte di appello ha ridimensionato il periodo di pericolosità, individuato i beni acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità e ritenuto giustificata la confisca, inclusa quella del motociclo intestato alla moglie per presunzione di disponibilità. Inoltre il ricorso della Oriani è stato dichiarato inammissibile anche per mancanza di legittimazione a contestare i presupposti della misura di prevenzione (poteva contestare solo la titolarità effettiva dei beni). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al dovere di motivazione delle ordinanze e sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse completa e non meramente apparente, escludendo la violazione di legge oggetto del ricorso
Richiamato come norma di riferimento per i rimedi in materia penale; il ricorso è stato valutato alla luce dei limiti di ammissibilità delle impugnazioni in Cassazione
d.lgs. n. 159/2011 (art. 4 e ss.; art. 10, comma 3; art. 27, comma 2)
Il decreto legislativo sul sistema antimafia limita il ricorso in Cassazione alle questioni di violazione di legge e fornisce il quadro normativo per le misure di prevenzione; la Corte ha applicato il principio che in Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e della motivazione se non emerge un vizio di diritto
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))
Citato nel ragionamento sui vizi di motivazione e sulle deduzioni che possono integrare motivo di cassazione: la Corte ha distinto fra vizio di motivazione deducibile e mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie, quest'ultima inammissibile in Cassazione
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento al requisito della motivazione richiesto dalle decisioni giudiziali; la Corte ha ritenuto rispettato tale requisito nell'ordinanza impugnata
art. 111, comma sesto Cost.
Riferimento costituzionale al dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie; invocato per valutare l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione ha disposto il versamento a meno che non ricorra colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione e confische, il ricorso in Cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: non è consentito chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove se la censura si limita a contestare la motivazione di merito.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura o pesatura delle risultanze probatorie (es. diverse quantificazioni dei redditi o della sperequazione patrimoniale) sono, di norma, inammissibili in Cassazione e vanno sollevate nei gradi di merito chiedendo, se necessario, specifici mezzi istruttori (perizia, C.T.U.).
- Il terzo formalmente intestatario di beni confiscati non può, in sede di cassazione, contestare i presupposti sostanziali della misura di prevenzione a carico del proposto (requisiti soggettivi/oggettivi); può invece limitarsi a provare la propria effettiva titolarità e l'estraneità all'illecito.
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve indicare chiaramente errori di diritto (error in iudicando o in procedendo) o vizi motivazionali così gravi da rendere inesistente l'apparato argomentativo, con riferimenti puntuali ai profili giuridici; la mera riproduzione integrale di consulenze tecniche nel ricorso è sconsigliata e non sostituisce la necessaria dimostrazione del vizio di diritto.
- Quando la questione centrale è di carattere tecnico-contabile (redditi, spese, reimpieghi), è opportuno chiedere e ottenere in primo grado e in appello specifiche consulenze tecniche o integrazioni probatorie; impugnare successivamente per motivi che richiedono rivalutazione tecnica comporta elevato rischio di inammissibilità in Cassazione.
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