Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08694/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

A seguito di un decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., il creditore aveva promosso espropriazione forzata presso terzi nei confronti dell'esecutato, indicando quali terzi pignorati un fondo pensione, l'INPS, una persona fisica e una banca cooperativa. L'esecutato aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo, in sintesi, l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo e la mancanza della qualità di creditore in capo al procedente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. Nel ricorso per cassazione l'esecutato ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata partecipazione in giudizio dei terzi pignorati, che sarebbero litisconsorti necessari; gli altri due motivi riguardavano il merito della controversia, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Poiché i terzi pignorati non avevano partecipato al giudizio né in primo né in secondo grado, il contraddittorio era integro solo in apparenza e la nullità era rilevabile d'ufficio anche in cassazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata, con travolgimento anche della decisione di primo grado, e la causa è stata rinviata al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per la rinnovata trattazione dell'opposizione nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.c.

    richiamato quale base del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva; il testo non sviluppa ulteriormente la portata della norma

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato per individuare l'espropriazione presso terzi e il relativo regime processuale

  • art. 102 c.p.c.

    la mancata partecipazione dei terzi pignorati integra violazione del litisconsorzio necessario e determina nullità del giudizio

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    indicato quale norma che consente la cassazione con rinvio dopo il rilievo del vizio di contraddittorio

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato quale base del rinvio al giudice di primo grado per rinnovare il giudizio a contraddittorio integro

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la definizione camerale del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo

  • art. 2048 c.c.

    non espressamente citato nel testo

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione tra i diversi tipi di opposizione o tra i diversi esiti possibili.
  • La mancata partecipazione del litisconsorte necessario comporta la nullità dell'intero giudizio e della sentenza che lo definisce, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
  • Quando il vizio di contraddittorio riguarda i gradi di merito, la cassazione deve disporre il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con integrità del contraddittorio; gli ulteriori motivi di ricorso sul merito restano assorbiti.
  • Le esigenze di ragionevole durata del processo non consentono di prescindere dall'integrazione del contraddittorio quando la nullità si è già verificata nei gradi di merito, poiché in tal caso le attività svolte sono invalide e non idonee al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.