Cassazione Civile, Ordinanza n. 08694/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
A seguito di un decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., il creditore aveva promosso espropriazione forzata presso terzi nei confronti dell'esecutato, indicando quali terzi pignorati un fondo pensione, l'INPS, una persona fisica e una banca cooperativa. L'esecutato aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo, in sintesi, l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo e la mancanza della qualità di creditore in capo al procedente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. Nel ricorso per cassazione l'esecutato ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata partecipazione in giudizio dei terzi pignorati, che sarebbero litisconsorti necessari; gli altri due motivi riguardavano il merito della controversia, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Poiché i terzi pignorati non avevano partecipato al giudizio né in primo né in secondo grado, il contraddittorio era integro solo in apparenza e la nullità era rilevabile d'ufficio anche in cassazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata, con travolgimento anche della decisione di primo grado, e la causa è stata rinviata al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per la rinnovata trattazione dell'opposizione nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
richiamato quale base del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva; il testo non sviluppa ulteriormente la portata della norma
richiamato per individuare l'espropriazione presso terzi e il relativo regime processuale
la mancata partecipazione dei terzi pignorati integra violazione del litisconsorzio necessario e determina nullità del giudizio
indicato quale norma che consente la cassazione con rinvio dopo il rilievo del vizio di contraddittorio
richiamato quale base del rinvio al giudice di primo grado per rinnovare il giudizio a contraddittorio integro
richiamato solo per la definizione camerale del ricorso
non espressamente citato nel testo
non espressamente citato nel testo
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione tra i diversi tipi di opposizione o tra i diversi esiti possibili.
- La mancata partecipazione del litisconsorte necessario comporta la nullità dell'intero giudizio e della sentenza che lo definisce, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il vizio di contraddittorio riguarda i gradi di merito, la cassazione deve disporre il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con integrità del contraddittorio; gli ulteriori motivi di ricorso sul merito restano assorbiti.
- Le esigenze di ragionevole durata del processo non consentono di prescindere dall'integrazione del contraddittorio quando la nullità si è già verificata nei gradi di merito, poiché in tal caso le attività svolte sono invalide e non idonee al giudicato.
Come è indicizzato
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