Cassazione Penale, Ordinanza n. 31644/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Con il ricorso per cassazione ha censurato, da un lato, l'applicazione della circostanza aggravante della destrezza e, dall'altro, la commisurazione della pena, deducendo l'erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle attenuanti generiche e per la mancata loro prevalenza sulle aggravanti. La Corte rileva però che la Corte d'appello aveva già escluso l'aggravante della destrezza; quanto alla pena e al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza di merito era ritenuta congrua, valorizzando la negativa personalità dell'imputato, i plurimi precedenti e l'entità del fatto, ritenuto non di minima offensività per le modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inconferente il primo motivo, perché l'aggravante della destrezza era stata esclusa in appello, e infondato, nei limiti di legittimità, il secondo profilo, poiché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche erano sorretti da motivazione non illogica né arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, che la Corte d'appello aveva escluso; il testo non consente di ricostruire un'ulteriore specificazione normativa.
La commisurazione della pena è stata ritenuta legittimamente motivata in base alla personalità dell'imputato, ai precedenti e alla gravità concreta del fatto.
Le attenuanti generiche sono state negate per difetto di elementi favorevoli, con motivazione ritenuta congrua dalla Corte.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la doglianza che sia priva di attinenza alla decisione impugnata, come quando si censuri un'aggravante già esclusa dal giudice di merito.
- La valutazione sulla congruità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio; non è consentita una nuova valutazione di merito.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i precedenti penali e la concreta offensività del fatto, purché dia una motivazione sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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