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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27584/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due amministratori comunali, già condannati in primo e secondo grado per rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. In concreto, dopo essere stati sentiti nel corso di indagini preliminari relative a ipotesi di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e turbativa d'asta connesse alla pianificazione urbanistica in un Comune, avrebbero divulgato a terzi, nonostante il divieto imposto dal pubblico ministero, fatti e circostanze oggetto delle indagini contenuti nei verbali di sommarie informazioni. I ricorsi per cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 63, comma 2, e 335 c.p.p., assumendo che i ricorrenti avrebbero dovuto essere iscritti come indagati sin dall'inizio e che, quindi, le sommarie informazioni sarebbero inutilizzabili perché assunte senza garanzie difensive; 2) violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni erano state autorizzate per reati diversi e non utilizzabili per il reato di rivelazione di segreto, con ulteriore contestazione della loro acquisizione come corpo del reato; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p., per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valorizzando l'asserita assenza di concreto nocumento per le indagini, la pubblicità già circolata delle notizie e la natura non abituale delle condotte, asseritamente anche avvinte da continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato e generico il primo motivo perché, al momento delle sommarie informazioni, non emergevano nei confronti dei ricorrenti indizi di reità sufficienti a imporne l’audizione come indagati; ha escluso che l’eventuale mancata iscrizione ex art. 335 c.p.p. produca, di per sé, un vizio invalidante della sentenza; ha inoltre affermato che non vi era inutilizzabilità derivata delle dichiarazioni. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta l’utilizzazione delle intercettazioni alla luce del principio delle Sezioni Unite Cavallo e della nozione di corpo del reato richiamata dalle Sezioni Unite Floris, osservando anche la genericità della doglianza sulla decisività delle captazioni. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la Corte di merito aveva motivato in modo coerente sul pericolo di danno per le indagini e sul carattere non episodico della divulgazione, ostativi alla particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 379-bis c.p.

    norma incriminatrice del delitto di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, contestato agli imputati

  • art. 391-quinquies c.p.

    fonte del divieto di rivelare fatti e circostanze coperti da segreto imposto dal pubblico ministero nel corso delle indagini

  • art. 63, comma 2, c.p.p.

    invocato dalle difese per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza garanzie difensive; la Corte esclude che ricorressero indizi di reità già al momento dell'audizione

  • art. 63, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che l'interruzione dell'esame presuppone la già emersione di indizi non equivoci di reità

  • art. 335 c.p.p.

    disciplina l'iscrizione della notizia di reato e della persona sottoposta alle indagini; la Corte afferma che mancava una notitia criminis riferibile ai ricorrenti e che la sua eventuale violazione non produceva invalidità processuali specifiche

  • art. 266 c.p.p.

    norma sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni; le difese ne lamentavano la violazione, ma la Corte ritiene infondata la censura

  • art. 270 c.p.p.

    divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte esclude la violazione alla luce del collegamento tra i procedimenti e del corpo del reato

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato per la nozione di connessione rilevante ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; negata per la potenzialità pregiudizievole della condotta e per la reiterazione delle rivelazioni

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per escludere effetti invalidanti in assenza di una specifica sanzione processuale prevista dalla norma asseritamente violata

  • art. 405 c.p.p.

    richiamato con riferimento alla decorrenza del termine delle indagini preliminari collegata all'iscrizione della notizia di reato

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da una persona possono essere inutilizzabili per violazione delle garanzie difensive solo se, al momento dell'escussione, erano già acquisiti e conosciuti dall'autorità procedente indizi non equivoci di reità a suo carico; non bastano sospetti, intuizioni o qualificazioni meramente formali.
  • La qualità sostanziale di indagato va verificata in concreto al momento della dichiarazione, indipendentemente dalla mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.; l'accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e completa.
  • L'eventuale violazione dell'obbligo di iscrizione tempestiva della notizia di reato e della persona sottoposta alle indagini non comporta automaticamente invalidità della sentenza: occorre una specifica previsione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
  • Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera quando vi sia una connessione o un collegamento sostanziale tra il reato per cui le captazioni furono autorizzate e il reato successivamente contestato, secondo la nozione sostanziale di "stesso procedimento" elaborata dalle Sezioni Unite.
  • La conversazione intercettata può costituire corpo del reato insieme al supporto che la contiene quando il suo contenuto integra ed esaurisce la condotta criminosa, sicché la distinzione tra contenuto e supporto non impedisce l'utilizzabilità processuale del materiale captato.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa non solo in presenza di un danno effettivo, ma anche quando la condotta abbia creato un concreto pericolo di pregiudizio per le indagini o per il bene giuridico protetto, specie se la divulgazione concerne informazioni coperte da segreto investigativo.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., rilevano negativamente la reiterazione della condotta, il contesto di gravità del procedimento sottostante e la posizione apicale degli autori, quando tali elementi evidenzino disvalore e non episodicità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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