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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12145/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitore di un conto corrente intestato a due coniugi. La ricorrente aveva sottoscritto, nel 1999, una scrittura di garanzia rispetto alle esposizioni del rapporto bancario. In primo grado il giudice aveva qualificato l’impegno come contratto autonomo di garanzia, escludendo la natura fideiussoria e rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio il credito era stato ceduto, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca originaria, prima a un intermediario e poi alla società resistente, che si era costituita in giudizio. In appello la ricorrente contestava, da un lato, che la garanzia dovesse ritenersi limitata al massimale indicato nella scrittura e che la questione fosse stata erroneamente considerata nuova ex art. 345 c.p.c.; dall’altro, sosteneva che il contratto autonomo di garanzia non fosse trasferibile automaticamente ex art. 58 T.U.B. senza il consenso del garante e che la cessionaria non avesse provato adeguatamente la propria titolarità attiva, non avendo prodotto il contratto di cessione ma solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico, privo della specifica individuazione delle affermazioni di diritto asseritamente violate e dei relativi atti di causa, e perché in sostanza mirava a rimettere in discussione l’interpretazione del contratto operata dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente né illogica. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la garanzia autonoma segue il credito ceduto ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e dell’art. 1263 c.c., senza necessità del consenso del garante; inoltre, è stato ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha funzione di opponibilità e non prova da sola l’avvenuta cessione, ma, in assenza di contestazione sull’esistenza del contratto di cessione, può concorrere con ulteriori elementi indiziari a dimostrare il trasferimento del singolo credito. La ricorrente è stata inoltre gravata dall’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    vieta in appello le domande ed eccezioni nuove; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente e autosufficientemente dimostrata come già proposta in primo grado

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiede specificità del ricorso, non soddisfatta da una critica generica alla decisione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica degli atti processuali e la loro localizzazione; la mancata indicazione rende inammissibile la censura

  • art. 1366 c.c.

    l’interpretazione del contratto deve essere compiuta anche secondo buona fede e correttezza

  • art. 1369 c.c.

    l’interpretazione deve considerare la causa concreta e la funzione economico-sociale del contratto, non il solo dato letterale

  • art. 1372 c.c.

    l’interpretazione della clausola deve essere coerente con l’autonomia contrattuale e la regola negoziale pattuita

  • art. 58 T.U.B.

    la cessione in blocco comporta il trasferimento al cessionario delle garanzie collegate al credito e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale ai fini dell’opponibilità

  • art. 1263 c.c.

    insieme all’art. 58 T.U.B. conferma che privilegi e garanzie seguono il credito ceduto e si trasferiscono al cessionario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua puntualmente la regola giuridica affermata dalla sentenza impugnata e la sua concreta divergenza rispetto alla norma invocata.
  • La deduzione di una questione pretesamente nuova in appello richiede la puntuale indicazione degli atti di merito in cui essa sarebbe stata già proposta; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
  • L’interpretazione del contratto non si esaurisce nel dato letterale, ma deve essere effettuata alla luce dei criteri legali di ermeneutica, della causa concreta dell’accordo e dei canoni di buona fede e correttezza; tale apprezzamento, se motivato in modo non apparente e non illogico, non è sindacabile in cassazione.
  • Il contratto autonomo di garanzia, pur non essendo accessorio come la fideiussione, segue la sorte del credito ceduto e si trasferisce al cessionario unitamente ad esso, senza necessità del consenso del garante, quando la cessione avvenga ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e dell’art. 1263 c.c.
  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di rendere la cessione opponibile al debitore, ma non costituisce di per sé prova completa del trasferimento; ove la cessione sia contestata, il cessionario deve provare il contratto di cessione e l’inclusione del credito, mentre in difetto di tale contestazione l’avviso può concorrere con altri elementi probatori a dimostrare il trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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