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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11247/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2011, oltre accessori, che il contribuente aveva impugnato deducendo l'illegittimità della pretesa perché non erano stati riconosciuti gli effetti di una dichiarazione integrativa e, soprattutto, le ritenute d'acconto già subite sui redditi da stock option. Dopo un primo contenzioso sulla validità della notifica e un successivo giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, annullato la cartella e condannato l'Amministrazione alle spese dei due gradi di merito, ma aveva omesso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nonostante la Corte di cassazione, con precedente ordinanza rescindente, avesse espressamente demandato anche tale liquidazione al giudice di rinvio. Con il ricorso per cassazione oggetto della presente decisione, il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, qualificando l'omesso regolamento delle spese del giudizio di legittimità come vizio di omessa pronuncia. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., ponendo a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese di entrambe le fasi dinanzi al giudice di legittimità: quelle relative alla fase rescindente conclusa con l'ordinanza n. 15553/2024 e quelle della presente fase, liquidate in euro 5.800 per ciascuna fase, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese integra un vizio processuale denunciabile per cassazione come omessa pronuncia.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1

    Le spese del processo tributario devono essere regolate dal giudice che definisce il procedimento, secondo il principio di soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda, comprese le istanze di regolazione delle spese, se ritualmente devolute.

  • art. 384 c.p.c.

    decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può provvedere direttamente alla decisione sostitutiva, colmando la carenza sulla regolazione delle spese.

  • art. 392 c.p.c.

    Riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.

    Il giudizio è stato riassunto davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza ex art. 370, comma 1, c.p.c.

    La parte intimata può costituirsi ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    decreto presidenziale di fissazione dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • Cass. n. 12104/2013

    Il mancato regolamento delle spese da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi integra omessa pronuncia, censurabile con impugnazione.

  • Cass. n. 9785/2022

    È ribadito il principio per cui l'omessa statuizione sulle spese costituisce vizio di omessa pronuncia.

  • Cass. n. 15553/2024

    Ordinanza rescindente che aveva cassato con rinvio demandando espressamente al giudice del rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'omesso regolamento delle spese di lite da parte del giudice che definisce il procedimento integra un vizio di omessa pronuncia denunciabile con ricorso per cassazione.
  • Se la Corte di cassazione, cassando con rinvio, demanda espressamente al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, l'omissione di tale statuizione costituisce un errore processuale rilevante.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese omesse, applicando il principio di soccombenza.
  • Nel processo tributario, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e deve coprire tutte le fasi del giudizio espressamente considerate dal dictum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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