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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26258/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di delibere assembleari di una società per azioni, adottate nell'assemblea dell'11 luglio 2000, con cui erano stati approvati i bilanci relativi agli esercizi 1992 e 1999, era stata respinta l'azione di responsabilità contro gli amministratori, era stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione ed era stato conferito l'incarico a una società di revisione. Dopo il rigetto delle domande in primo grado, il giudizio è passato per appello, cassazione con rinvio e nuovo ricorso per cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 23490/2021 che aveva rigettato l'impugnazione. Con il ricorso per revocazione ex artt. 395 e 391-bis c.p.c., la ricorrente ha dedotto che tale ordinanza fosse affetta da errore di fatto revocatorio, assumendo che la Corte avesse fondato la decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità era esclusa dagli atti e sull'inesistenza di un fatto invece positivamente risultante, e che tali errori avessero inciso su punti controversi decisi dalla Corte. In particolare, la ricorrente ha contestato la statuizione sulle spese del giudizio di rinvio e la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte avesse erroneamente valutato i limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e avesse trascurato che alcune rationes decidendi della sentenza di merito non erano state affrontate correttamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma investissero valutazioni di diritto e giudizi di inammissibilità già svolti nella precedente ordinanza di legittimità. Quanto alle spese, ha confermato che nel giudizio di rinvio la regolazione poteva avvenire secondo il principio della soccombenza valutando unitariamente l'esito finale della lite, sfavorevole alla ricorrente. Quanto al vizio di omesso esame, ha osservato che la doglianza mirava a contestare valutazioni giuridiche e a incidere su una pronuncia di inammissibilità articolata su più rationes decidendi, dunque fuori dai confini dell'errore revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio processuale per chiedere la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se non riguarda un fatto storico specifico e decisivo, ma si risolve nella riproposizione di tesi difensive o valutazioni di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La mancata specifica censura delle rationes decidendi della sentenza impugnata comporta inammissibilità del motivo di appello e impedisce di investire utilmente la decisione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di esito sfavorevole dell'impugnazione, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro una pronuncia della Corte di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente e oggettivamente verificabile di un fatto interno al giudizio di legittimità; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica della decisione o l'interpretazione dei motivi di ricorso.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione che, sotto la veste dell'omesso esame, miri in realtà a criticare la qualificazione giuridica delle doglianze o la valutazione di inammissibilità già compiuta dalla Corte.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, specifico e decisivo; è inammissibile se le censure restano confinate nel piano delle argomentazioni difensive o non colpiscono tutte le rationes decidendi poste a base della decisione.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese può essere effettuata avendo riguardo all'esito unitario e complessivo della lite, non solo all'esito del singolo passaggio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaSpese di lite
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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