Cassazione Penale, Ordinanza n. 29166/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, le modalità della condotta, le condizioni personali dell'agente e l'esiguità del danno e del pericolo avrebbero imposto di riconoscere la particolare tenuità. Il ricorso è stato però ritenuto non correlato ai motivi di appello, al contenuto della decisione impugnata e alle peculiarità del caso concreto: venivano infatti richiamati elementi non riferibili all'imputato, mai dedotti in appello e comunque incompatibili con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale già ritenuta.
Norme richiamate
Sono gli articoli posti a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non li contesta nel merito, ma si concentra sul diniego della causa di non punibilità.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza e con gli elementi del caso concreto, specie se incompatibili con la recidiva ritenuta.
È il riferimento implicito alla condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che non vi sono ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e sulla necessità di una critica effettiva alle ragioni della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata sui motivi d'appello; i relativi principi vengono ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione quanto alla necessaria correlazione con la decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non siano pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi già dedotti nei gradi precedenti e alle specificità del caso concreto.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente invocare astrattamente l'esiguità del danno o del pericolo se la motivazione impugnata e la recidiva ritenuta escludono la particolare tenuità.
- I motivi di impugnazione devono contenere una critica effettiva e specifica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomenti non già affrontati o non riferibili al caso concreto non soddisfa l'onere di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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