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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4355/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tartaglia impugnava il licenziamento intimato il 21/01/2015 contestando l'inesistenza, l'inefficacia e l'ingiustificatezza del recesso. Le censure principali riguardavano: a) il difetto di rappresentanza dell'organo che aveva intimato il licenziamento (nominato Direttore Generale su contratto poi ritenuto nullo) e l'assenza di validità della procura; b) la genericità e la tardività della contestazione disciplinare; c) l'applicabilità di clausole del contratto individuale e del CCNL (in particolare clausole 6.6 e 6.7 del contratto individuale e art.26 CCNL) che avrebbero subordinato l'efficacia del licenziamento al passaggio in giudicato della condanna penale o al pagamento di un'indennità suppletiva; d) la violazione di norme costituzionali e civili in relazione alla nullità della clausola che vincolava il recesso al pagamento di una somma rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. In sintesi: la Corte ha ritenuto che la costituzione in giudizio e la successiva ratifica da parte dell'azienda hanno sanato il difetto di rappresentanza (art.182 c.p.c. e giurisprudenza delle S.U.); il licenziamento per giusta causa è legittimo anche se intimato prima del giudicato penale, quando le condotte ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario e violano gli obblighi dirigenziali; la disciplina contrattuale (art.26 CCNL e clausole individuali) si applica solo ai fatti "direttamente connessi all'esercizio delle funzioni" e non impedisce il recesso per giusta causa in presenza di comportamenti contrari agli obblighi di lealtà/trasparenza; la clausola contrattuale che subordinava la validità del recesso al pagamento di una ingente indennità è stata ritenuta nulla in quanto inconciliabile, per la sua portata, con principi dell'ordinamento pubblico (art.97 Cost. e principi di ordine pubblico), e comunque non applicabile al caso di giusta causa; la contestazione disciplinare e la motivazione della lettera di licenziamento sono state ritenute sufficienti (contestazione per relationem ammessa). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 182 cod. proc. civ.

    La costituzione in giudizio del soggetto legittimato (o la ratifica) sana ex tunc il difetto di rappresentanza sostanziale; distinzione tra rappresentanza sostanziale e tecnica; la sanatoria retroagisce al momento della prima notificazione.

  • art. 1399 cod. civ.

    Il rigetto della tesi che il licenziamento fosse insuscettibile di ratifica: il contratto del direttore generale potrà incidere sul potere di rappresentanza ma non rendere inesistente l'atto, che può essere sanato dall'ente.

  • art. 26 CCNL Dirigenti Confservizi (commi rilevanti)

    La disciplina collettiva sulla responsabilità civile/penale e sulle tutele del dirigente si applica solo ai fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni; non impedisce il licenziamento per giusta causa quando le condotte violano gli obblighi contrattuali e il vincolo fiduciario.

  • clausole contrattuali individuali (punto 6 e in particolare 6.6 e 6.7 del contratto del 22/05/2009)

    La clausola che subordinava l'efficacia del recesso al pagamento di una ingente indennità è stata ritenuta, nella parte invocata, nulla per conflitto con principi pubblicistici e comunque non applicabile al caso di licenziamento per giusta causa.

  • art. 34 CCNL

    L'obbligo di motivazione del datore è stato ritenuto assolto: è sufficiente il richiamo agli addebiti già contestati nella lettera di licenziamento.

  • art. 1367 cod. civ.

    Richiamato in tema di criteri di interpretazione contrattuale; la Corte sottolinea che l'ermeneutica è valutazione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di interpretazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per affermare che un datore di lavoro pubblico non può validamente subordinare il recesso al pagamento di una somma ingiustificata; tale disciplina può violare principi di ordine pubblico.

  • art. 1343 cod. civ.

    Invocato insieme all'art.97 per argomentare la nullità della clausola che imponeva un pagamento come condizione di efficacia del recesso per il datore pubblico.

  • d.lgs. n. 165/2001 (artt. 2 e 5)

    Richiamati nella censura del ricorrente ma la Corte osserva che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sul 'funzionario di fatto' non si riverbera automaticamente nei rapporti privatistici dell'azienda speciale; la disciplina applicabile è quella del rapporto di diritto privato nei limiti indicati.

  • legge n. 300/1970 (art. 7)

    Il termine e la specificità della contestazione disciplinare sono stati valutati in senso favorevole al datore: la contestazione per relationem è valida quando gli atti richiamati sono a conoscenza dell'incolpato e consentono la difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte rileva che il giudice del merito ha valutato la prova e la non contestazione di fatto, valutazioni non sindacabili in Cassazione salvo error in iudicando.

  • art. 420, comma 5 c.p.c.

    Richiamato nella censura di nullità procedurale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di specificità e per valutazioni di merito.

  • art. 384, comma 4 cod. proc. civ.

    Usato come base per integrare la motivazione della sentenza impugnata laddove necessario.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma processuale citata nella fase di conclusioni della Procura Generale; non incide sul merito, ma è parte del quadro procedurale del deposito conclusioni.

Massime di principio

  • Difetto di rappresentanza: la costituzione in giudizio o la ratifica dell'ente possono sanare la mancata rappresentanza dell'organo che ha compiuto l'atto; distinguere sempre tra rappresentanza tecnica (procura formale) e rappresentanza sostanziale (potere di disporre del diritto).
  • Licenziamento e procedimento penale: il datore può licenziare per giusta causa anche prima del giudicato penale se le condotte addebitate compromettono irrimediabilmente il vincolo fiduciario e violano gli obblighi contrattuali; le clausole collettive che prevedono tutela del dirigente si applicano solo ai fatti direttamente connessi alle funzioni attribuite.
  • Clausole contrattuali che condizionano il recesso: clausole che vincolano l'efficacia del licenziamento al pagamento di somme allegre possono essere nulle se contrastano con principi pubblicistici (per enti pubblici) o prive di causale; occorre verificare la natura pubblica/privata dell'ente e i limiti di compatibilità con l'ordinamento.
  • Specificità della contestazione disciplinare: la contestazione per relationem è ammessa quando gli atti richiamati sono già noti al lavoratore e gli consentono di esercitare la difesa; la lettera di licenziamento può richiamare la contestazione originaria senza ripetere analiticamente ogni addebito.
  • Onere della prova e sindacato in Cassazione: l'onere di provare gli addebiti disciplinari grava sul datore di lavoro e la valutazione della prova è rimessa al giudice del merito; in sede di legittimità si possono censurare solo errori di diritto o vizi logico-giuridici, non semplici valutazioni di fatto.
  • Verifiche pratiche da compiere in casi simili: accertare se l'atto è stato ratificato o se l'ente si è costituito in giudizio; controllare il tenore letterale e la portata delle clausole individuali/contrattuali e la loro compatibilità con norme pubbliche; valutare se le condotte costituiscono effettiva violazione del dovere di lealtà e la lesione del rapporto fiduciario; esaminare la completezza e la specificità della contestazione disciplinare e la tempestività dell'azione disciplinare.

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