Cassazione Civile, Sentenza n. 4355/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tartaglia impugnava il licenziamento intimato il 21/01/2015 contestando l'inesistenza, l'inefficacia e l'ingiustificatezza del recesso. Le censure principali riguardavano: a) il difetto di rappresentanza dell'organo che aveva intimato il licenziamento (nominato Direttore Generale su contratto poi ritenuto nullo) e l'assenza di validità della procura; b) la genericità e la tardività della contestazione disciplinare; c) l'applicabilità di clausole del contratto individuale e del CCNL (in particolare clausole 6.6 e 6.7 del contratto individuale e art.26 CCNL) che avrebbero subordinato l'efficacia del licenziamento al passaggio in giudicato della condanna penale o al pagamento di un'indennità suppletiva; d) la violazione di norme costituzionali e civili in relazione alla nullità della clausola che vincolava il recesso al pagamento di una somma rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. In sintesi: la Corte ha ritenuto che la costituzione in giudizio e la successiva ratifica da parte dell'azienda hanno sanato il difetto di rappresentanza (art.182 c.p.c. e giurisprudenza delle S.U.); il licenziamento per giusta causa è legittimo anche se intimato prima del giudicato penale, quando le condotte ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario e violano gli obblighi dirigenziali; la disciplina contrattuale (art.26 CCNL e clausole individuali) si applica solo ai fatti "direttamente connessi all'esercizio delle funzioni" e non impedisce il recesso per giusta causa in presenza di comportamenti contrari agli obblighi di lealtà/trasparenza; la clausola contrattuale che subordinava la validità del recesso al pagamento di una ingente indennità è stata ritenuta nulla in quanto inconciliabile, per la sua portata, con principi dell'ordinamento pubblico (art.97 Cost. e principi di ordine pubblico), e comunque non applicabile al caso di giusta causa; la contestazione disciplinare e la motivazione della lettera di licenziamento sono state ritenute sufficienti (contestazione per relationem ammessa). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La costituzione in giudizio del soggetto legittimato (o la ratifica) sana ex tunc il difetto di rappresentanza sostanziale; distinzione tra rappresentanza sostanziale e tecnica; la sanatoria retroagisce al momento della prima notificazione.
Il rigetto della tesi che il licenziamento fosse insuscettibile di ratifica: il contratto del direttore generale potrà incidere sul potere di rappresentanza ma non rendere inesistente l'atto, che può essere sanato dall'ente.
art. 26 CCNL Dirigenti Confservizi (commi rilevanti)
La disciplina collettiva sulla responsabilità civile/penale e sulle tutele del dirigente si applica solo ai fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni; non impedisce il licenziamento per giusta causa quando le condotte violano gli obblighi contrattuali e il vincolo fiduciario.
clausole contrattuali individuali (punto 6 e in particolare 6.6 e 6.7 del contratto del 22/05/2009)
La clausola che subordinava l'efficacia del recesso al pagamento di una ingente indennità è stata ritenuta, nella parte invocata, nulla per conflitto con principi pubblicistici e comunque non applicabile al caso di licenziamento per giusta causa.
art. 34 CCNL
L'obbligo di motivazione del datore è stato ritenuto assolto: è sufficiente il richiamo agli addebiti già contestati nella lettera di licenziamento.
Richiamato in tema di criteri di interpretazione contrattuale; la Corte sottolinea che l'ermeneutica è valutazione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di interpretazione.
art. 97 Cost.
Richiamato per affermare che un datore di lavoro pubblico non può validamente subordinare il recesso al pagamento di una somma ingiustificata; tale disciplina può violare principi di ordine pubblico.
Invocato insieme all'art.97 per argomentare la nullità della clausola che imponeva un pagamento come condizione di efficacia del recesso per il datore pubblico.
d.lgs. n. 165/2001 (artt. 2 e 5)
Richiamati nella censura del ricorrente ma la Corte osserva che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sul 'funzionario di fatto' non si riverbera automaticamente nei rapporti privatistici dell'azienda speciale; la disciplina applicabile è quella del rapporto di diritto privato nei limiti indicati.
Il termine e la specificità della contestazione disciplinare sono stati valutati in senso favorevole al datore: la contestazione per relationem è valida quando gli atti richiamati sono a conoscenza dell'incolpato e consentono la difesa.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte rileva che il giudice del merito ha valutato la prova e la non contestazione di fatto, valutazioni non sindacabili in Cassazione salvo error in iudicando.
Richiamato nella censura di nullità procedurale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di specificità e per valutazioni di merito.
art. 384, comma 4 cod. proc. civ.
Usato come base per integrare la motivazione della sentenza impugnata laddove necessario.
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma processuale citata nella fase di conclusioni della Procura Generale; non incide sul merito, ma è parte del quadro procedurale del deposito conclusioni.
Massime di principio
- Difetto di rappresentanza: la costituzione in giudizio o la ratifica dell'ente possono sanare la mancata rappresentanza dell'organo che ha compiuto l'atto; distinguere sempre tra rappresentanza tecnica (procura formale) e rappresentanza sostanziale (potere di disporre del diritto).
- Licenziamento e procedimento penale: il datore può licenziare per giusta causa anche prima del giudicato penale se le condotte addebitate compromettono irrimediabilmente il vincolo fiduciario e violano gli obblighi contrattuali; le clausole collettive che prevedono tutela del dirigente si applicano solo ai fatti direttamente connessi alle funzioni attribuite.
- Clausole contrattuali che condizionano il recesso: clausole che vincolano l'efficacia del licenziamento al pagamento di somme allegre possono essere nulle se contrastano con principi pubblicistici (per enti pubblici) o prive di causale; occorre verificare la natura pubblica/privata dell'ente e i limiti di compatibilità con l'ordinamento.
- Specificità della contestazione disciplinare: la contestazione per relationem è ammessa quando gli atti richiamati sono già noti al lavoratore e gli consentono di esercitare la difesa; la lettera di licenziamento può richiamare la contestazione originaria senza ripetere analiticamente ogni addebito.
- Onere della prova e sindacato in Cassazione: l'onere di provare gli addebiti disciplinari grava sul datore di lavoro e la valutazione della prova è rimessa al giudice del merito; in sede di legittimità si possono censurare solo errori di diritto o vizi logico-giuridici, non semplici valutazioni di fatto.
- Verifiche pratiche da compiere in casi simili: accertare se l'atto è stato ratificato o se l'ente si è costituito in giudizio; controllare il tenore letterale e la portata delle clausole individuali/contrattuali e la loro compatibilità con norme pubbliche; valutare se le condotte costituiscono effettiva violazione del dovere di lealtà e la lesione del rapporto fiduciario; esaminare la completezza e la specificità della contestazione disciplinare e la tempestività dell'azione disciplinare.
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