Cassazione Civile, Sentenza n. 4795/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato dall'ASL per presunte assenze ingiustificate (29 giorni riferiti al 2016 e periodo successivo), con censure sulla lesione del diritto di difesa per mancata ricezione della contestazione (Piazzoni si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità diversa dalla residenza), sulla violazione del termine perentorio di 30 giorni per la contestazione dell'addebito e sulla tardività della contestazione rispetto ai fatti del 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'ASL, avendo inviato la contestazione anche all'istituto penitenziario e avendo ricevuto comunicazione che il lavoratore era agli arresti domiciliari (in luogo diverso dalla residenza), avrebbe dovuto accertare la effettiva possibilità del dipendente di ricevere la notifica. In presenza di tale conoscenza dell'allontanamento dal domicilio, non opera la presunzione di conoscenza della contestazione inviata al domicilio originario; la mancata verifica da parte dell'ASL ha compromesso la presunzione e il diritto di difesa. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza di appello (assorbendo i motivi secondario e terzo) e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 7 comma 2
L'obbligo di preventiva contestazione disciplinare viene soddisfatto con l'invio della contestazione all'indirizzo del destinatario, salvo che il lavoratore abbia comunicato un diverso domicilio; tuttavia, se il datore di lavoro è a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio noto, deve compiere ulteriori verifiche perché la semplice spedizione non garantisce la conoscenza dell'atto.
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 55-bis commi 4 e 9-ter
Stabilisce termini per l'azione disciplinare nella pubblica amministrazione (termine perentorio di contestazione) e la tutela del diritto di difesa; una violazione può determinare la decadenza dell'azione disciplinare qualora sia compromesso il diritto di difesa del dipendente.
codice di procedura civile, art. 360 n. 3
Fondamento giurisdizionale del ricorso per cassazione per violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto; qui invocato per censurare la valutazione della Corte d'appello sulle presunzioni e sulla tempestività della contestazione.
codice civile, art. 1335 (citato) / art. 1355 (citato in motivazione di appello)
Richiamata la presunzione di conoscenza della corrispondenza inviata all'indirizzo noto del destinatario: la lettera è reputata conosciuta se recapitata al domicilio comunicato, salvo che il datore di lavoro sia a conoscenza dell'impossibilità materiale del lavoratore di prendere cognizione dell'atto (in tal caso la presunzione non opera).
codice di procedura penale, art. 284 (citato)
Richiamato nel quadro delle norme processuali riferite all'onere probatorio e alla formazione degli atti; utilizzato nel ricorso come richiamo normativo in tema di prova della conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare inviata al domicilio comunicato dal lavoratore si presume conosciuta, salvo che il datore di lavoro sia a conoscenza di un impedimento concreto alla ricezione (es. detenzione, arresti domiciliari in luogo diverso): in tal caso il datore deve verificare la reale disponibilità del lavoratore a ricevere la notifica.
- Se il datore di lavoro invia la contestazione anche all'autorità/istituto che ha notiziato l'allontanamento (es. casa circondariale) e riceve informazioni sulla diversa ubicazione del lavoratore, ha l'onere di ulteriori accertamenti; la mancata verifica può ledere il diritto di difesa e rendere illegittimo il provvedimento disciplinare.
- I termini per la contestazione (anche quello perentorio dei 30 giorni nella p.a.) decorrono dal momento in cui l'ufficio competente ha effettiva notizia dell'infrazione; la tempestività va valutata sulla base della conoscenza effettiva e dell'organizzazione dell'ente, non solo sulla mera esistenza di dati negli archivi di uffici diversi.
- Il lavoratore ha l'onere di allegare e provare l'impossibilità oggettiva a ricevere la contestazione se pretende di sottrarsi alla presunzione di conoscenza, ma quando l'amministrazione è già a conoscenza di circostanze che mostrano l'allontanamento del lavoratore, il rischio probatorio si sposta sul datore che deve dimostrare di aver adottato idonee misure per assicurare la conoscenza dell'atto.
- In pratiche analoghe è prudente per il datore: inviare la contestazione ai più indicati recapiti conosciuti, ottenere ricevute/rigetti/giacenze, verificare tramite le autorità competenti la reale ubicazione del dipendente e documentare gli accertamenti, onde evitare invalidità del procedimento disciplinare per difetto di conoscenza o intempestività.
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