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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4333/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla richiesta di ripetizione di somme trattenute/recuperate dalla datrice di lavoro a titolo di conguaglio per presunta eccedenza retributiva relativa a ferie maturate durante periodi di contratti di solidarietà (riproporzionamento della retribuzione) e fruite successivamente alla cessazione dell'integrazione salariale INPS (passaggio da contratti di tipo A a tipo B). L'azienda sostiene di aver pagato in eccesso le ferie e chiede la restituzione; il lavoratore ha ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'illegittimità del recupero e la condanna della società alla restituzione, decisione confermata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Almaviva inammissibile, confermando la decisione delle corti di merito che avevano escluso l'onere di restituzione a carico del lavoratore e avevano qualificato come illegittimo il recupero attivato dalla società. La Corte ha rilevato che la ricorrente non ha assolta l'onere probatorio richiesto per una domanda di ripetizione di indebito (non ha prodotto buste paga e documentazione indispensabile per dimostrare l'esistenza dell'eccedenza) e che i motivi di cassazione erano carenti di specificità (violazioni formali ex art. 366 c.p.c., ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter c.p.c.). Ha inoltre respinto le censure relative all'interpretazione delle norme sui contratti di solidarietà e sulle circolari INPS per difetto di prova e di specificità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% e interessi e accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348 ter c.p.c.

    Applicata per escludere il sindacato di cassazione in presenza di 'doppia conforme' tra le decisioni di primo grado e d'appello; ha contribuito a dichiarare inammissibile il motivo di ricorso relativo alla valutazione dei documenti.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiesto il requisito di specificità e la trascrizione degli elementi essenziali del motivo in cassazione; la mancata trascrizione e l'assenza di specificità hanno determinato l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiesta l'indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito per contestarne la diversità; la ricorrente non ha assolto a tale onere.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel tentativo di censurare l'omessa considerazione di fatti non contestati; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine all'onere della prova sulla volontà del lavoratore di fruire le ferie dopo la solidarietà; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata prova della volontà del lavoratore rispetto al mancato assolvimento da parte dell'azienda del proprio onere probatorio nella richiesta di ripetizione d'indebito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha confermato la regola consolidata per le azioni di ripetizione di indebito (onere probatorio a carico di chi agisce).

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato per il potere datoriale di fissare il periodo di ferie; tuttavia la Corte ha precisato che l'esercizio di tale potere non solleva il datore dall'onere probatorio in una domanda di ripetizione di indebito.

  • art. 36 Cost.

    La ricorrente invocava violazione del principio retributivo; la Corte ha ritenuto la censura priva di decisività rispetto al difetto di prova dell'indebito pagamento.

  • artt. 91-92 c.p.c. e D.L. 132/2014

    Richiamati in ordine alle spese processuali; la Corte ha confermato la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla liquidazione delle spese e ha ritenuto inammissibile la censura rispetto alla mancata compensazione.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020)

    Norma processuale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del P.G.; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

  • Legge n. 863/1984 (art. 1, 2)

    Invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti di solidarietà; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge a seguito del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'azienda.

  • Legge n. 236/1993 (art. 5)

    Riferita alla disciplina dei contratti di solidarietà; nessuna violazione rilevante è emersa alla stregua della documentazione prodotta.

  • Circolari INPS n. 9/1986 e n. 212/1994

    Richiamate dall'azienda per sostenere regole diverse di integrazione retributiva in caso di solidarietà di tipo A/B; la Corte ha osservato che le circolari dovevano essere prodotte e specificamente indicate, mancando la prova e la trascrizione necessaria.

  • Accordi aziendali / CCNL Telecomunicazioni (art. 31)

    I contratti collettivi e accordi aziendali che prevedono riproporzionamento delle ferie sono stati esaminati ma non hanno compensato la mancanza di documentazione probatoria sulla effettiva corresponsione o meno delle somme contestate.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13 comma 1-quater)

    Richiamato in relazione al presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.

Massime di principio

  • Nelle azioni di ripetizione di indebito (o in giudizi di accertamento negativo con domanda di ripetizione implicita) l'onere della prova circa l'indebito è a carico di chi agisce (datore che chiede restituzione): deve produrre documentazione idonea e specifica (es. buste paga) che dimostri la presunta eccedenza.
  • La mancata trascrizione degli elementi essenziali del motivo di cassazione e la carenza di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c. determinano l'inammissibilità delle censure; nella cassazione è necessario indicare i fatti e le ragioni di fatto che giustificano la domanda di riforma.
  • Se le decisioni di primo grado e di appello sono conformi ('doppia conforme' ex art. 348ter c.p.c.), la Corte di Cassazione può limitare il proprio sindacato e dichiarare inammissibili motivi che non dimostrino la diversità delle due decisioni.
  • Le disposizioni contrattuali o circolari (es. INPS) invocate per regolare il riproporzionamento delle ferie devono essere prodotte e specificamente indicate in giudizio; mera invocazione senza produzione non è efficace.
  • Il potere datoriale di fissare i periodi di ferie (art. 2109 c.c.) non esonera il datore dall'onere di prova quando chiede la ripetizione di somme; la discrezionalità gestionale non sostituisce la necessità di documentare l'indebito.
  • Sulle spese processuali il giudice del merito ha ampia discrezionalità; la compensazione o la riduzione delle spese deve essere motivata e può essere sindacata in cassazione solo per palese violazione del principio di soccombenza o per errori di liquidazione rispetto alle tariffe.
  • In controversie sindacali che coinvolgono meccanismi complessi (contratti di solidarietà tipo A/B, integrazione INPS, riproporzionamento) è essenziale predisporre ed allegare documentazione analitica che consenta il raffronto tra retribuzioni effettivamente erogate e quanto dovuto per i ratei di ferie.

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