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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04681/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza di appello in un procedimento per stupefacenti. Un primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, ma la Corte rileva che il motivo era palesemente generico rispetto al ruolo, già accertato, di fornitore all'ingrosso di stupefacente e che non era stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto. Il secondo ricorrente articolava due censure: la prima ritenuta generica rispetto alla valutazione del ruolo dell'altro imputato; la seconda incentrata sull'esclusione dell'ipotesi lieve, ma la Corte reputa corretta la valutazione complessiva delle concrete circostanze che avevano giustificato tale esclusione.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 309/1990

    La sentenza si colloca nel contesto della disciplina sugli stupefacenti e dell'ipotesi lieve, che viene esclusa sulla base del ruolo e delle concrete circostanze del fatto.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità delle censure e per difetto di specificità rispetto alle valutazioni già compiute in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici sono inammissibili.
  • La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti deve misurarsi con il ruolo concretamente svolto dall'imputato e con una valutazione complessiva delle circostanze del fatto; un ruolo di fornitore all'ingrosso è incompatibile, di regola, con una doglianza meramente assertiva sull'ipotesi lieve.
  • Se la valutazione di merito sull'esclusione dell'ipotesi lieve è sorretta da apprezzamento complessivo delle circostanze concrete, la Cassazione non può sostituirvi una diversa lettura dei fatti, limitandosi a verificare la tenuta logica e la specificità delle censure.
  • La mancata deduzione di uno specifico motivo sul punto già in appello indebolisce ulteriormente la proponibilità della questione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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