Cassazione Penale, Sentenza n. 38824/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione addebitatale dalla Corte d'appello. Il ricorso articolava cinque censure: 1) vizio di motivazione per presunta errata identificazione della imputata basata sulle dichiarazioni del Viceispettore Callà (riconoscimento 'a distanza' e dopo due giorni); 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Rocas sarebbe stata autorizzata ad allontanarsi dal domicilio coatto (pertanto, la condotta non dovrebbe configurare evasione); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo richiesto per il reato di evasione; 4) violazione di legge e omissione motivazionale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), senza adeguata spiegazione del presunto 'danno' o della gravità; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. I primi tre motivi (identificazione, configurabilità dell'evasione nonostante l'autorizzazione a uscire, e il dolo) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'attendibilità del riconoscimento effettuato dal Viceispettore Callà e aveva correttamente ricondotto la condotta alla fattispecie dell'evasione, dato che l'autorizzazione all'allontanamento era subordinata alla preventiva comunicazione di orari e luogo e la mancata comunicazione rese impossibili i controlli. Sono state altresì confermate la natura dolosa del fatto (dolo generico) e la correttezza della qualificazione giuridica. Invece il motivo relativo al mancato esame concreto della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stato ritenuto fondato: i giudici di merito hanno semplicemente richiamato gli elementi costitutivi del reato senza verificare specificamente se ricorressero i presupposti della particolare tenuità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Richiamata nella prospettazione delle censure relative al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che fosse stata lesa tale garanzia da parte della motivazione dei giudici di merito.
Costituzione, art. 27
Invocata nelle doglianze generali, senza che la Suprema Corte ravvisasse profili costituzionali tali da incidere sull'esito del ricorso; non utilizzata per ribaltare la valutazione di merito.
Costituzione, art. 111
Richiamata in relazione al giusto processo e alle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto conforme il percorso logico-argomentativo dei giudici di merito e quindi non ha sostituito la propria valutazione a quella del merito.
Codice di procedura penale, art. 192
Citato nell'ambito delle censure processuali; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina sulla prova e sull'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali.
Codice di procedura penale, art. 194
Richiamato nelle censure attinenti alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito sulla credibilità del teste.
Codice di procedura penale, art. 234
Menzionato tra le norme addotte dalla difesa; la Cassazione non ha ritenuto che la sua applicazione giustificasse l'annullamento della decisione di merito.
Codice di procedura penale, art. 276
Riferito nella discussione circa la distinzione tra violazione delle prescrizioni e reato di evasione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue i due profili e ha ritenuto corretta la sussunzione nel reato di evasione quando l'autorizzazione è subordinata all'avviso e questo non viene fornito.
Utilizzato per qualificare la condotta; la Corte ha ricordato che la violazione dell'obbligo di permanenza o l'allontanamento senza rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integra il reato di evasione.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano effettuato una valutazione adeguata e specifica circa l'applicabilità di tale causa e quindi ha annullato la sentenza limitatamente a questo profilo rimandando per nuovo esame.
Codice penale, artt. 1, 40, 43
Richiamati nella impugnazione in relazione agli elementi del reato (colpevolezza e concorso di persone); la Corte non ha riconosciuto profili tali da escludere la responsabilità sulla base di tali disposizioni.
Massime di principio
- Il mancato rispetto delle condizioni di un'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio coatto (in particolare la mancata preventiva comunicazione degli orari e del luogo) può integrare il reato di evasione e non una mera violazione formale delle prescrizioni, perché l'avviso è condizione di efficacia del permesso e rilevante per l'esercizio dei controlli.
- Il giudizio di legittimità non procede a una nuova valutazione della credibilità delle fonti probatorie se la valutazione di merito è sorretta da motivazione congrua, lineare e logica; pertanto, riconoscimenti operati da agenti di polizia possono essere ritenuti attendibili anche se avvenuti a distanza temporale, purché motivati adeguatamente.
- Per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico: è necessario che l'agente abbia voluto e fosse consapevole dell'allontanamento senza osservare le condizioni del regime detentivo; la prova della consapevolezza e volontà può risultare dalle circostanze del caso.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un esame motivato e specifico, oltre il semplice accertamento degli elementi tipici del reato; il giudice deve valutare il disvalore concreto della condotta e spiegare perché la ridotta offensività sia o non sia configurabile.
- Le circostanze personali, come precedenti penali plurimi, possono incidere sul riconoscimento delle attenuanti generiche; tuttavia la valutazione deve risultare esplicitamente motivata e proporzionata.
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