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Ordinanza

Ordinanza n. 439/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 15.1.2025, notificato il 14.2.2025, della Commissione Centrale ex art. 10 D.L. 8/1991 di revoca del programma speciale di protezione al ricorrente e al nucleo familiare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23.12.2025: - del provvedimento del 5.11.2025, notificato il 16.12.2025, della Commissione Centrale per la Definizione e l’Applicazione delle Speciali Misure di Protezione del Ministero dell’Interno, di conferma della revoca del programma speciale di protezione nei riguardi del ricorrente e del proprio nucleo familiare; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.

Giustizia amministrativa202504613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del programma speciale di protezione, confermata con provvedimento della Commissione Centrale del 5 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (persona protetta)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 gennaio 2025, notificato il 14 febbraio 2025, con cui la Commissione Centrale competente aveva revocato il programma speciale di protezione nei suoi confronti e nei confronti del nucleo familiare, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 5 novembre 2025, notificato il 16 dicembre 2025, di conferma della revoca. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, evidenziando anche l'erroneo riferimento, nel parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, alla commissione di delitti di acquisto, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre dagli atti risultava a suo carico soltanto un tentativo di rapina. È inoltre emerso che la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari aveva attestato, con nota del 6 marzo 2025, il perdurante pericolo di vita per il ricorrente e i suoi familiari.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso il provvedimento di conferma della revoca del programma speciale di protezione. Ha ritenuto rilevante, ai fini del fumus boni iuris, l'erronea attribuzione al ricorrente, nel parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo posto a fondamento della revoca, di ulteriori delitti relativi agli stupefacenti, non risultanti dagli atti, nonché, ai fini del periculum in mora, l'attestazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari circa il perdurante pericolo di vita per il ricorrente e per i familiari. La sospensione consente interinalmente la permanenza delle misure di protezione fino alla trattazione del merito, fissata per il 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato in presenza di profili di fumus boni iuris e di un periculum in mora connesso al rischio per la vita del ricorrente e dei suoi familiari.

  • art. 10 D.L. n. 8/1991

    È richiamato quale base normativa della Commissione Centrale competente in materia di programma speciale di protezione.

  • art. 10 D.L. n. 9/1991

    È indicato nel provvedimento quale riferimento della Commissione Centrale che ha adottato la revoca confermata; il testo non chiarisce il rapporto tra tale riferimento e quello all'art. 10 D.L. n. 8/1991.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'erronea attribuzione al destinatario di fatti-reato ulteriori rispetto a quelli risultanti dagli atti può integrare un serio profilo di fumus boni iuris quando il parere erroneo sia posto a fondamento della revoca di una misura amministrativa di protezione.
  • La permanenza di un pericolo di vita attestato dall'autorità giudiziaria competente costituisce un elemento idoneo a fondare il periculum in mora nella domanda cautelare contro la revoca di un programma speciale di protezione.
  • Quando la revoca di una misura speciale di protezione presenti profili di illegittimità e sussista un rischio attuale per l'incolumità del destinatario e dei suoi familiari, il giudice amministrativo può sospendere l'atto per assicurare interinalmente la continuità delle misure fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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