Sentenza del 14/11/2019 n. 29638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che aveva annullato la cartella di pagamento relativa alle spese legali liquidate in tre sentenze della CTP di Torino, sostenendo che C.C. non avesse un interesse personale nei giudizi e avesse agito in proprio soltanto per tuziorismo. L'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c., poiché C.C. risultava formalmente parte ricorrente ed era quindi esposto alla condanna alle spese, e dell'art. 2909 c.c., poiché le tre sentenze erano passate in giudicato e non potevano essere rimesse in discussione in sede di impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario di C.C. La Corte ha stabilito che il dispositivo delle sentenze passate in giudicato, che condannava la parte ricorrente alle spese, non poteva essere reinterpretato o modificato in sede esecutiva o nell'impugnazione della cartella. C.C., avendo agito in proprio, era parte del giudizio e restava soggetto alla condanna alle spese anche se aveva agito soltanto per far valere la propria estraneità. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre C.C. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
condanna alle spese del giudizio
La parte che agisce in giudizio, anche per contestare la propria estraneità o per mero tuziorismo, assume la qualità di parte ricorrente ed è esposta al rischio di soccombenza e alla conseguente condanna alle spese.
Le sentenze passate in giudicato vincolano le parti e non possono essere rimesse in discussione mediante l'impugnazione dell'atto con cui si procede alla loro esecuzione, come una cartella di pagamento.
Cass. n. 5742/2014
È richiamata quale precedente secondo cui anche il soggetto indicato come legale rappresentante di una società, se propone personalmente un ricorso per far valere la propria estraneità, resta esposto alla possibile soccombenza e alla condanna alle spese.
Massime di principio
- Chi propone un ricorso in proprio è considerato parte processuale e può essere condannato alle spese, anche se sostiene di aver agito solo cautelativamente o per contestare la propria estraneità.
- La condanna alle spese contenuta in una sentenza passata in giudicato non può essere riesaminata contestando successivamente la cartella o l'atto esecutivo fondato su quella sentenza.
- Eventuali errori o ingiustizie nella condanna alle spese devono essere fatti valere mediante gli strumenti di impugnazione della sentenza, entro i termini previsti, e non in una fase esecutiva successiva.
- Quando il dispositivo individua chiaramente come obbligata la parte ricorrente, prevale la qualità processuale formalmente assunta rispetto alle ragioni soggettive per cui il ricorso è stato presentato.
- Prima di agire personalmente in giudizio per ragioni cautelative, è opportuno valutare il rischio di soccombenza e di condanna alle spese, anche quando la controversia riguarda principalmente una società o un altro soggetto.
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