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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18773/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone nei confronti di Di Palma per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in qualità di amministratore unico della Zeta Service s.r.l. e di amministratore di fatto della DPC s.r.l. Il ricorso, articolato in sei motivi, deduce: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per presunti "fatti nuovi" emersi nella motivazione d'appello; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla distrazione di euro 459.091,35 dalla DPC s.r.l.; 3) mancata riqualificazione dei prelevamenti come bancarotta preferenziale (pagamenti a sé e alla moglie); 4) vizi motivazionali circa la bancarotta patrimoniale della Zeta Service (mancata prova della distrazione dei beni e della mancanza del patrimonio al momento dell'acquisto); 5) contestazioni relative alla bancarotta documentale della Zeta Service (assenza di consegna di libri contabili all'atto dell'assunzione dell'incarico); 6) censura del trattamento sanzionatorio (applicazione delle attenuanti e aggravanti, continuazione e maggiorazioni sopra il minimo).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato nel complesso infondato e disatteso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per essere inedito e comunque manifestamente infondato, con chiarimento che il giudice d'appello può utilizzare argomentazioni diverse purché fondate su elementi emersi nel dibattimento; il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che i prelievi ingenti e sistematici in contanti, annotati come "prelevamento soci" e privi di documentazione, non siano giustificati da esigenze aziendali e costituiscano indizio di distrazione, non controvertibile con ricostruzioni basate sulle sole dichiarazioni dell'imputato; il terzo motivo è infondato: i prelevamenti per spese personali/non documentati non sono stati provati come legittima retribuzione e mancavano delibere assembleari e quantificazione preventiva; il quarto motivo è inammissibile e manifestamente infondato: la mancata reperibilità dei cespiti, nonostante risultassero nei libri (libro cespiti aggiornato al 31/12/2012), e l'assenza di giustificazioni plausibili hanno legittimato la ricostruzione di distrazione patrimoniale; il quinto motivo è inammissibile e manifestamente infondato: la mancata consegna della contabilità e l'assenza di documentazione per il periodo cruciale hanno aggravato la valutazione di responsabilità; il sesto motivo (trattamento sanzionatorio) è stato esaminato in combinato e il complesso della doglianza non ha superato il giudizio di manifesta infondatezza. La condanna è quindi confermata nella sua sostanza.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata come riferimento procedurale per la formulazione sintetica dei motivi in Cassazione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del principio di congruità tra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione quando l'appello valorizza elementi già emersi nel dibattimento.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di pronunciare su fatti nuovi rispetto all'imputazione; la Corte ha chiarito i limiti di tale divieto rispetto all'uso di nuovi argomenti derivanti dagli stessi fatti processuali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di diritto a un equo processo e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non violato tale principio alla luce della possibilità per il giudice d'appello di sviluppare argomentazioni alternative fondate sul materiale dibattimentale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come garanzia di difesa dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrino una lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha valutato che le procedure e le motivazioni rispettino i parametri costituzionali.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni: richiamata per affermare l'inammissibilità di dedurre in Cassazione questioni attinenti al merito non dedotte nei precedenti gradi.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 606 per delimitare il sindacato di legittimità sulle questioni di merito inedite.

  • art. 597, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare l'effetto parzialmente devolutivo dell'appello: il giudice d'appello ha competenza sui punti della decisione indicati nei motivi di appello, ma può pervenire allo stesso risultato con argomentazioni diverse basate sul materiale probatorio.

  • art. 2710 cod. civ.

    Ricordato nel contesto della valutazione della attendibilità delle scritture contabili: la Corte conferma che la presunzione di attendibilità contabile non opera automaticamente quando le scritture non risultano intrinsecamente affidabili.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può formulare argomentazioni e motivazioni diverse rispetto al primo grado purché si basino su elementi emersi nel dibattimento: non tutte le "nuove" argomentazioni configurano fatti nuovi vietati dall'art.522 c.p.p.
  • In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, grava sull'amministratore l'onere di provare la destinazione dei beni o dei prelevamenti; prelievi ingenti e sistematici privi di documentazione giustificativa costituiscono indizio forte di distrazione.
  • Pagamenti a favore dell'amministratore o dei suoi familiari devono essere supportati da atti societari (delibere, quantificazione del compenso) e devono essere proporzionati alle condizioni economiche della società; in mancanza è difficile giustificarli come legittima retribuzione.
  • Ricostruzioni contabili o perizie che si basano prevalentemente sulle dichiarazioni dell'imputato, senza riscontri documentali, hanno scarso valore probatorio e possono essere ritenute insufficienti a sviare il convincimento giudiziale.
  • La mancata consegna o l'assenza di scritture contabili nel periodo cruciale rafforzano l'orientamento a favore della responsabilità dell'amministratore: l'irregolare tenuta dei libri non può avvantaggiare chi doveva curarne la conservazione.
  • In presenza di doppia conforme (prime cure e appello convergono), il sindacato di legittimità sulla motivazione è più restrittivo: è difficile ottenere la cassazione per travisamento della prova salvo macroscopici vizi 'ictu oculi'.
  • Per contestare il trattamento sanzionatorio è necessario dimostrare errori concreti nella valorizzazione delle circostanze attenuanti/aggravanti o nella quantificazione delle continuazioni; mere critiche generiche sono normalmente inaccoglibili.

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