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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8208/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ICM impugna la sentenza di appello che aveva confermato la pronuncia del Tribunale che revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava risolto il contratto limitatamente al mulino ad urto per difetto di conformità. Le censure principali riguardano: (i) la presunta alterazione dei fatti costitutivi delle domande fra due giudizi distinti (opposizione a decreto con domanda di riduzione del prezzo e successivo giudizio autonomo con domanda di risoluzione) e la violazione dell'art. 112 c.p.c.; (ii) l'omessa o insufficiente motivazione circa i difetti costruttivi accertati in ATP/CTU; (iii) la rilevanza e l'efficacia interruttiva del riconoscimento del vizio e delle riparazioni/sostituzioni operate da ICM ai fini della prescrizione/decadenza dell'azione di garanzia (art. 1495 c.c.); (iv) la rilevanza della mancata attivazione della garanzia contrattuale stragiudiziale e se ciò osti alla pronuncia costitutiva di risoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso n. 1-4 e n. 8-10, ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza di merito in relazione a questi profili rimandando la causa al giudice di rinvio per nuovo esame. Ha rigettato i motivi 5 e 6 e dichiarato assorbiti (non decisi) il settimo e i motivi 11-14. In sintesi: cassazione parziale con rinvio per riesame sulle questioni di qualificazione delle domande, motivazione sui difetti tecnici e sul regime prescrizionale della garanzia; confermata invece la non fondatezza delle doglianze relative all'omessa attivazione formale della garanzia stragiudiziale nei motivi 5-6.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice non può pronunciare oltre o al di fuori della domanda (divieto di ultra/extra petita). La Corte rileva che la qualificazione dei fatti non può comportare la sostituzione dei fatti costitutivi dell'azione originaria e che il giudice deve rispettare i limiti del petitum di ciascuna causa riunita.

  • Codice di procedura civile, art. 113

    Iura novit curia: il giudice può qualificare diversamente i fatti e ricercare la norma applicabile, ma tale potere è da bilanciare col divieto di decidere oltre la domanda; la Corte richiama l'uso corretto di questa regola.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Nonce di prova e valutazione del materiale probatorio; citato in riferimento alla valutazione delle risultanze tecniche (ATP/CTU) da parte dei giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Valutazione della prova per apprezzamenti di fatto: la Corte verifica la sufficienza della motivazione sulla valutazione tecnica.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato relativamente ai requisiti di motivazione e alle censure per omessa o apparente motivazione delle decisioni di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 183 (testo ratione temporis)

    Richiamato in relazione alle preclusioni processuali che hanno condizionato l'ammissibilità delle domande nel primo giudizio; la Corte segnala la necessità di rispettare le preclusioni procedurali.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    La riunione di cause per connessione non altera l'autonomia delle singole cause: la Corte richiama che la riunione non può eludere decadenze o preclusioni già maturate in una delle cause.

  • Codice civile, art. 1495

    Disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta e del termine prescrizionale breve (un anno). La Corte valuta se e quando il riconoscimento del vizio o le riparazioni possano interrompere la prescrizione: riconosce che il comportamento del venditore (riparazioni/sostituzioni) può essere atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma richiede che il giudice di merito verifichi concretamente la data e l'effetto interruttivo.

  • Codice civile, art. 1497

    Azione di garanzia per mancanza di qualità promesse (consente anche la risoluzione). La Corte ammette che la domanda di risoluzione può fondarsi sulla mancanza delle qualità promesse purché correttamente qualificata nel relativo giudizio.

  • Codice civile, art. 1492

    Riferimenti alla irrevocabilità della scelta di rimedi (es.: riduzione del prezzo vs risoluzione) sono valutati alla luce dell'autonomia delle domande e delle preclusioni processuali; la Corte sottolinea che la disciplina contrattuale e l'esercizio della garanzia devono essere valutati concretamente.

  • Codice civile, artt. 2936, 2943, 2944, 2945

    Regole sulla prescrizione e sui fatti interruttivi: la Corte richiama che atti idonei (anche manifestazioni di volontà o riparazioni) possono interrompere la prescrizione e che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quando ciò avviene.

  • Codice civile, art. 1219

    Forme della manifestazione di volontà (pagamenti, richieste formali) richiamata come esempio di atti idonei ad interrompere prescrizione se compiuti nelle forme previste.

  • Costituzione, art. 111 comma 6

    Richiamato in relazione al principio del giusto processo e al dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte valuta se la motivazione della sentenza di merito è adeguata.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 comma 1, nn. 3, 4, 5

    Norma di cassazione usata per inquadrare i vizi denunciati (omessa motivazione, violazione di norme di diritto, omessa pronunzia). La Corte applica i relativi parametri per decidere sull'accoglimento/parziale accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il potere del giudice di riclassificare i fatti (art. 113 c.p.c.) non autorizza a sostituire i fatti costitutivi dedotti dalle parti in modo da decidere su una pretesa diversa da quella proposta (divieto di ultra/extra petita ex art. 112 c.p.c.).
  • La riunione di cause connesse non fa venir meno l'autonomia delle singole cause: preclusioni e termini maturati in una causa non sono automaticamente superati dalla riunione; il giudice deve verificare la tempestività e l'ammissibilità di ogni domanda nel relativo fascicolo.
  • In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.), il riconoscimento del vizio e gli interventi riparatori del venditore possono, a seconda delle circostanze, costituire atti idonei ad interrompere la prescrizione; tuttavia è necessario che il giudice accerti concretamente date, atti e volontà delle parti per valutare l'effetto interruttivo.
  • La mancata attivazione della garanzia contrattuale stragiudiziale non esclude a priori l'azione giudiziale per risoluzione, ma il giudice deve valutare se la garanzia prevedeva rimedi obbligatori e se il compratore abbia effettivamente rinunciato o scelto altri rimedi, tenendo conto delle conseguenze sul piano della prescrizione e della natura del rimedio ottenuto.
  • Sulle questioni tecniche (ATP/CTU) il giudice d'appello deve dare adeguata motivazione se conferma o discute gli accertamenti tecnici di prime cure; la manca o l'apparente motivazione può fondare la cassazione e il rinvio.
  • In cause con più profili potenzialmente decisivi (es.: riduzione prezzo vs risoluzione), il giudice deve distinguere chiaramente i presupposti fattuali per ciascuna azione e non utilizzare fatti tipici di un giudizio per fondare una pronuncia decisiva in un altro senza verifica della tempestività e della rilevanza.

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