Cassazione Penale, Ordinanza n. 22185/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva parzialmente riformato solo il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado che aveva condannato due imputati per concorso nel reato di detenzione e cessione di stupefacenti. Uno dei ricorrenti ha censurato la motivazione sulla misura della pena e sulla durata delle pene accessorie, deducendone la manifesta illogicità e chiedendo una riduzione della pena e la revoca delle pene accessorie. L'altro ricorrente ha invece contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e non sindacabile sui criteri di quantificazione della pena ex art. 133 c.p., valorizzando modalità dell'azione, contributo concorsuale, intensità dell'elemento psicologico e caratteristiche soggettive degli autori; quanto alle pene accessorie, la loro durata è stata ritenuta congrua in ragione dell'uso di autovetture per la commissione del fatto; quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva correttamente richiamato modalità della condotta e personalità negativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di L'Aquila, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo in punto di pena, lasciando ferma la condanna per il reato di stupefacenti e rideterminando la pena per uno degli imputati. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e il versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
base normativa del concorso di persone nel reato e del delitto di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto della condanna confermata
disciplina delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto congruamente motivato
criteri di commisurazione della pena; la valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta insindacabile e adeguatamente motivata
in caso di inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per fondare l'onere economico conseguente all'inammissibilità, salvo che essa non sia escludibile per assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile, se sorretta da motivazione congrua, la valutazione della Corte di merito sulla commisurazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 133 c.p., quando siano stati presi in considerazione i parametri rilevanti del fatto e della personalità dell'agente.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi quali le modalità della condotta e la personalità negativa dell'imputato; tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non è manifestamente illogico.
- La durata delle pene accessorie può essere ritenuta congrua quando sia coerente con le modalità concrete di commissione del fatto e con gli strumenti impiegati per realizzarlo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia esclusa da ogni profilo di colpa.
Come è indicizzato
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