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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45809/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Winkelmann impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati a lui ascritti (art. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, capi a e b), ha confermato la confisca diretta del profitto del reato e ha mantenuto le pene accessorie inflitte in primo grado. Il ricorrente articola tre motivi: 1) violazione dell'art. 578-bis c.p.p., lamentando che la Corte d'appello ha confermato la confisca senza accertare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato dopo aver dichiarato la prescrizione; 2) vizio di motivazione circa la conferma della confisca diretta, senza motivare la sussistenza del reato né la riconducibilità del bene al profitto del reato; 3) violazione degli artt. 20 e 157 c.p., perchè, nonostante la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, la Corte non ha revocato le pene accessorie irrogate in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) inammissibile il primo motivo per difetto di interesse del ricorrente a impugnare la confisca di beni riconducibili alla società (la legittimazione spetta al soggetto titolare del diritto di restituzione, cioè la società); 2) fondato il motivo relativo alle pene accessorie: le pene accessorie conseguono alla condanna e non possono essere mantenute quando l'imputato viene prosciolto o non si procede per prescrizione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa eliminazione delle pene accessorie e le ha eliminate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto; la statuizione sulla confisca è rimasta confermata in assenza di legittimazione del ricorrente a impugnarla.

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la conferma della confisca nonostante la prescrizione; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente a impugnare una misura ablativa riferibile alla società.

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale contestata in primo grado (omessa dichiarazione di operazioni o fatture); i reati di tale decreto sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Altro capo d'imputazione relativo alle fattispecie tributarie contestate e dichiarate estinte per prescrizione in appello.

  • art. 20 cod. pen.

    Stabilisce che le pene accessorie sono effetto della sentenza di condanna; la Corte ha interpretato che, ove la procedura sia estinta o si debba dichiarare il non doversi procedere, le pene accessorie non possono essere mantenute.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'effetto delle pene accessorie; la giurisprudenza applicata conferma che tali pene seguono la sorte della condanna e vanno revocate se la condanna è soppressa o si è prosciolti per prescrizione.

Massime di principio

  • Chi impugna una misura di confisca deve avere legittimazione/ interesse: la contestazione di ablazione di beni formalmente intestati ad altri deve essere promossa dal reale titolare; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le pene accessorie sono effetti della condanna e non possono essere mantenute se il procedimento si estingue o si dichiara il non doversi procedere per prescrizione; il giudice d'appello deve espressamente revocarle in tali casi.
  • La conferma di misure ablative dopo dichiarazione di prescrizione può essere possibile, ma solo se vengano rispettati i requisiti di legittimazione e se il giudice motiva sull'effettiva riconducibilità del bene al profitto del reato; la motivazione deve affrontare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato quando rilevanti per la confisca.
  • In ricorso per cassazione occorre verificare preliminarmente l'interesse e la legittimazione a dedurre vizi relativi a misure reali o patrimoniali: carenza di interesse determina l'inammissibilità della censura.
  • Quando si impugna una sentenza che ha riformato una precedente condanna per prescrizione, occorre distinguere tra censure corrette (es. mantenimento illegittimo di pene accessorie) e censure improprie che riguardano diritti di terzi (es. confisca a favore della società).

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