Cassazione Penale, Sentenza n. 47047/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro sollevando quattro censure principali: 1) omissione di pronuncia sull'incompatibilità delle condizioni di salute con la custodia carceraria ai sensi dell'art. 275, commi 4-bis e 4-ter c.p.p.; 2) difetto di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero in ordine al delitto associativo e valutazione cumulativa delle posizioni degli indagati; 3) vizio della motivazione per identità contenutistica tra richiesta di misura, ordinanza cautelare e provvedimento del riesame, nonché difformità e discrasie rispetto a intercettazioni e videoregistrazioni e possibile derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n.309/90; 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari senza tener adeguatamente conto del decorso del tempo (fatti del 12 e 19 febbraio 2021).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la sostituzione della custodia cautelare con una misura non detentiva aveva già assorbito la doglianza concernente l'incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, rendendo superflua ulteriore pronuncia. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato mancanza di interesse e carenza di specificità: il titolo cautelare relativo al delitto associativo era stato annullato e il ricorrente non ha indicato come l'omessa autonoma valutazione avrebbe potuto condurre a diversa decisione. Sul terzo motivo la Corte ha affermato che le critiche sollevate attengono a valutazioni di fatto e a un diverso apprezzamento delle prove (intercettazioni, videoregistrazioni), questioni non sindacabili in cassazione se non per violazione di legge o manifesta illogicità; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua nell'illustrare i frammenti intercettivi che documentano i comportamenti di cessione. Sul quarto motivo la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il tempo trascorso è elemento recessivo ma non decisivo, essendo prevalenti le modalità e la gravità della condotta. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen. (commi 4-bis e 4-ter)
La Corte ha ritenuto che la doglianza sulla incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario fosse assorbita dalla sostituzione della misura detentiva con una misura non detentiva; quindi non vi è interesse concreto a ottenere ulteriore pronuncia su quel profilo quando la detenzione è stata rimossa.
art. 568 cod. proc. pen. (comma 4)
Richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve avere un'utilità concreta e non consistere in una pretesa meramente formale all'esattezza giuridica della decisione; l'impugnazione va diretta al conseguimento di un risultato favorevole.
art. 73 DPR n. 309/1990 (comma 5)
La norma è richiamata dal ricorrente come possibile base per una derubricazione a illecito meno grave; la Corte osserva però che la richiesta di diversa qualificazione dei fatti deve essere sostenuta da argomentazioni specifiche e non può costituire semplice istanza di rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione, in via equitativa, della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sostituzione di una misura detentiva con una misura non detentiva rende in genere priva di interesse la doglianza sulla incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere: il rimedio pratico (cessazione della detenzione) sopprime l'utilità della pronuncia su tale specifico profilo.
- In cassazione contro provvedimenti "de libertate" il ricorrente deve indicare con precisione come e perché le omissioni o le lacune motivazionali avrebbero potuto determinare una decisione diversa; deduzioni generiche o richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- La contestazione dell'assenza di autonoma valutazione del giudice di merito richiede di mostrare che l'omissione ha precluso argomentazioni che avrebbero potuto condurre a esiti contrari: non basta lamentare un mero rinvio alla richiesta del PM.
- Il giudizio di legittimità non è chiamato a rivedere il merito probatorio salvo che non emerga manifesta illogicità o violazione di norme di diritto: critiche che comportino una diversa valutazione delle prove devono essere portate con specificità e non come semplice richiesta di riesame.
- Il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati è solo un elemento della prognosi cautelare e non è necessariamente determinante; la valutazione deve considerare anche la qualità, la modalità e la gravita delle condotte e il ruolo svolto dall'indagato.
- La prospettazione di una derubricazione (es. art. 73 comma 5 DPR 309/90) necessita di argomentazioni fattuali concrete che giustifichino la diversa qualificazione, non di rilievi puramente ipotetici.
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