Cassazione Civile, Ordinanza n. 24034/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico avente ad oggetto il completamento della Scuola Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Il Ministero aveva adito la Corte d'appello per ottenere la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale che aveva definito il contenzioso con l'appaltatrice. In particolare, con il secondo motivo di gravame, poi riproposto in cassazione, il Ministero sosteneva che la declinatoria della competenza arbitrale fosse inefficace perché avrebbe dovuto provenire dall'Amministrazione titolare del diritto potestativo e non dall'Avvocatura dello Stato; la Corte d'appello aveva quindi errato nel ritenere privo di efficacia l'atto sottoscritto dall'Avvocatura. In cassazione il Ministero ha denunciato la violazione di varie disposizioni, sostenendo che l'Avvocatura, per immedesimazione organica e in base alle sue prerogative istituzionali, poteva validamente sottoscrivere la declinatoria; ha anche affermato che la natura sostanziale del diritto esercitato non escludeva la natura processuale dell'atto, trattandosi di atto negoziale unilaterale con effetti processuali. La resistente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbendo i restanti. Ha ribadito che la decisione di declinare la competenza arbitrale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 1063/1962 ha natura processuale, perché sia la domanda di arbitrato sia la declinatoria sono disciplinate da norme processuali e concorrono alla costituzione del rapporto processuale. Ne consegue che la relativa scelta rientra nella disponibilità tecnica del procuratore e, per la pubblica amministrazione, dell'Avvocatura dello Stato, cui spetta consigliare e dirigere le amministrazioni difese ex lege nei giudizi. Perciò la declinatoria sottoscritta dall'Avvocatura era valida ed efficace. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'impugnazione del lodo arbitrale e del controllo di nullità del lodo.
Richiamato tra le norme denunciate per sostenere la censura sulla validità della declinatoria della competenza arbitrale.
Richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato dal ricorrente per sostenere i poteri e la legittimazione dell'Avvocatura dello Stato.
art. 12 L. 3 aprile 1979, n. 103
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle prerogative dell'Avvocatura dello Stato.
art. 13 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La Corte lo valorizza per affermare che l'Avvocatura dello Stato deve consigliare e dirigere le amministrazioni difese ex lege quando si tratta di promuovere, contestare o abbandonare giudizi.
art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
La Corte afferma che la declinatoria della competenza arbitrale prevista da questa norma ha natura processuale ed è validamente esercitabile tramite l'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La declinatoria della competenza arbitrale prevista in materia di appalti pubblici ha natura processuale, non costituendo una modifica del patto contrattuale ma un atto che incide sulla costituzione del rapporto processuale.
- Quando la legge attribuisce alla pubblica amministrazione la difesa in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, gli atti processuali rientrano nella disponibilità tecnica del procuratore e possono essere validamente compiuti dall'organo difensivo, se inerenti alla gestione del giudizio.
- L'efficacia della declinatoria della competenza arbitrale non è esclusa dal fatto che essa esprima anche l'esercizio di un diritto potestativo sostanziale, purché la volontà dell'amministrazione sia rappresentata dall'organo processualmente competente.
- In presenza di una declinatoria valida della competenza arbitrale, viene meno la potestas iudicandi del collegio arbitrale adito; se il giudice di merito non si conforma a tale principio, la sentenza è cassabile con rinvio.
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