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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40426/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione del GUP dell'8/3/2022 che, applicando la pena concordata per il reato di bancarotta documentale con sospensione condizionale, aveva negato il beneficio della non menzione. Il ricorrente deduceva: a) carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza non aveva spiegato perché gli elementi favorevoli alla concessione della sospensione condizionale non giustificassero anche la non menzione; b) illogicità della motivazione, posto che la prognosi favorevole (mancata reiterazione) che aveva giustificato la sospensione condizionale sarebbe dovuta implicare anche la non menzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GUP avesse adeguatamente motivato la negazione della non menzione richiamando, nei termini dell'art. 133 c.p., i tratti caratterizzanti della condotta: si trattava di una bancarotta documentale di una certa gravità, con assenza di documentazione recuperabile e comportamenti sintomatici della volontà della società di non rendere tracciabili movimenti economico-finanziari, considerata anche la rilevanza dell'ammontare dei debiti. La Corte ha inoltre chiarito che la prognosi favorevole circa la mancata reiterazione non equivale automaticamente a prova di un percorso di emenda meritevole della non menzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell'emenda e mira al recupero morale e sociale del condannato; la sua concessione è discrezionale e non è automaticamente conseguente alla sospensione condizionale, richiedendo una valutazione del giudice di merito sugli elementi pertinenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena e gli elementi da considerare nella valutazione del percorso di emenda e delle caratteristiche della condotta; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito abbia motivato la mancata non menzione richiamando i tratti caratterizzanti della condotta ai sensi di tale articolo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione alle sezioni competenti delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; in pratica autorizza e regolamenta la trasmissione di tali conclusioni nella fase di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, comprendenti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se deciso, di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione condannando il ricorrente a euro 4.000,00.

Massime di principio

  • La concessione della sospensione condizionale della pena e la concessione della non menzione sono valutazioni distinte: il giudice può accordare l'una senza concedere l'altra purché motivi adeguatamente la differenza.
  • La prognosi favorevole circa la mancata reiterazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l'avvenuto percorso di emenda necessario per la non menzione; il giudice deve valutare elementi concreti che attestino il recupero morale e sociale.
  • Nella valutazione per la non menzione il giudice deve fare riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la gravità del fatto, la presenza di condotte tali da ostacolare la ricostruzione documentale e l'importo dei debiti possono giustificare la negazione del beneficio.
  • In sede di cassazione, la censura sulla carenza o illogicità della motivazione è superabile se la sentenza di merito espone ragioni collegate ai criteri di cui all'art. 133: il ricorrente deve dimostrare che le ragioni addotte sono manifestamente insufficienti o contraddittorie.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali e può comportare il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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