Sentenza del 05/08/2015 n. 16402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002, con i quali era stato rettificato il reddito dichiarato dalla contribuente. Dopo che la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. Piemonte, il processo era stato dichiarato estinto per definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente sostenuto di avere chiesto per errore l'estinzione dell'intero giudizio, mentre la definizione agevolata avrebbe riguardato soltanto l'anno 2001, chiedendo quindi la revoca del decreto e la prosecuzione del giudizio per l'anno 2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'Agenzia delle Entrate. Il decreto presidenziale di estinzione era stato comunicato all'Agenzia l'8 agosto 2014, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza era stata presentata il 23 ottobre 2014, oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 391 c.p.c. La tardività ha impedito alla Corte di riesaminare l'estinzione del processo o di disporne la prosecuzione limitatamente all'anno 2002. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso
Il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione può essere contestato mediante istanza di fissazione dell'udienza collegiale. L'istanza costituisce il rimedio previsto per chiedere la prosecuzione della trattazione, anche quando l'estinzione riguardi soltanto una parte della controversia.
Tale istanza va depositata nel termine ... di dieci giorni dalla comunicazione del decreto
Il termine per proporre l'istanza di fissazione dell'udienza è perentorio. La sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'istanza, salvo la possibilità di rimessione in termini nei casi previsti dalla legge.
La revocazione è il rimedio previsto contro sentenze o ordinanze aventi contenuto estintivo, mentre contro il decreto presidenziale di estinzione il rimedio specifico è l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.
Consente, in via generale, la rimessione in termini quando la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. La possibilità non elimina però il carattere perentorio del termine di dieci giorni.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011
Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali e può determinare l'estinzione del processo tributario, anche nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando un decreto presidenziale della Corte di cassazione dichiara l'estinzione del processo, la parte che intende contestarlo deve depositare l'istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
- Il termine decorre dalla comunicazione effettiva del decreto ed è perentorio, anche se il decreto non contiene una pronuncia sulle spese.
- Un errore materiale o processuale nella richiesta di estinzione non consente, di regola, di superare la decadenza se l'istanza correttiva è presentata oltre il termine previsto.
- Se la definizione agevolata riguarda soltanto una parte della controversia, il giudizio può proseguire sulle questioni residue, ma la parte interessata deve attivarsi tempestivamente e rispettare il rimedio e il termine stabiliti dall'art. 391 c.p.c.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova di una causa non imputabile alla parte; non può essere invocata per semplice errore di valutazione o disattenzione processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4497 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →