Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35583/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato, con riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale e pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno. L'imputato ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. e carenza di motivazione, lamentando in particolare la mancata esclusione della recidiva contestata e l'eccessiva quantificazione della pena. La doglianza, tuttavia, si risolveva in censure generiche, in fatto, sostanzialmente reiterative di quelle già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e con richiesta sostanziale di rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specifica critica alla decisione impugnata. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sia sulla recidiva, fondata sui precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sia sulla pena, ritenuta congrua e comunque inferiore alla media edittale, con conseguente sufficienza del richiamo al criterio di adeguatezza ex art. 133 c.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    È la norma incriminatrice del furto aggravato contestato e confermato nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di cui alla norma consentono la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena; quando la pena è inferiore alla media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, senza motivazione analitica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822

    Viene richiamato il principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata; il principio è ritenuto applicabile anche al ricorso per cassazione.

  • Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243

    È richiamato per affermare che, in caso di pena irrogata sotto la media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza della pena.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata in tema di pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata alla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, reiterano censure già respinte nei gradi di merito e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi in punto di recidiva e trattamento sanzionatorio richiede l'indicazione di specifici errori logici o giuridici; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio.
  • Ai fini della determinazione della pena, quando il giudice irroga una sanzione inferiore alla media edittale è sufficiente una motivazione sintetica basata sul criterio di adeguatezza, richiamando i parametri dell'art. 133 c.p..
  • La recidiva può essere adeguatamente motivata valorizzando precedenti penali specifici, soprattutto se riferiti a reati della stessa specie o comunque omogenei rispetto al fatto contestato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.