Cassazione Penale, Ordinanza n. 23488/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, in relazione a imprecisati quantitativi di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Con un unico motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando in sostanza la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta investiva profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto non deducibili in sede di legittimità, se la motivazione di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente valorizzato le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva un'attività di spaccio svolta presso l'abitazione dell'imputato, insieme a una coimputata, anche sulla base di attività di osservazione e del fatto che frequentatori tossicodipendenti fossero stati sorpresi in possesso di droga appena usciti da quell'abitazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Disposizione posta a base della condanna per condotta di cessione/detenzione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, come vizio autonomo, la mera illogicità della motivazione che si risolva in una contestazione della valutazione della prova o della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- La valutazione delle risultanze istruttorie è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente, manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- La prova di un'attività di spaccio può essere desunta anche da un insieme di elementi indiziari convergenti, quali osservazioni di polizia, frequenza di soggetti tossicodipendenti e rinvenimento di stupefacente in possesso di costoro subito dopo la permanenza in un determinato luogo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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