Cassazione Civile, Ordinanza n. 07546/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito in primo grado chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento come dirigente, con conseguenti differenze retributive, e lamentando inoltre un demansionamento a partire dal 2006, con richiesta di risarcimento del danno professionale e biologico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo sia l'inquadramento dirigenziale sia il demansionamento. La Corte d'appello, su impugnazione della società, aveva invece riformato integralmente la decisione e rigettato la domanda. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del CCNL 24.11.2009 per dirigenti industria, sostenendo che in una grande impresa sono ammissibili dirigenti di diverso livello e che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato autonomia, responsabilità e poteri decisori; 2) violazione degli artt. 2103, 1362, 1363 c.c., dell'art. 1 del CCNL e delle norme processuali sulla motivazione, lamentando l'omesso percorso trifasico per l'inquadramento; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo, individuato nel formale investimento come case manager del settore assistenza tecnica; 4) errore di percezione e violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando la lettura data dalla Corte alle testimonianze e alle risultanze istruttorie, compresa la prova della deprivazione della linea internet; 5) violazione degli artt. 346 e 116 c.p.c., censurando la declaratoria di abbandono della domanda subordinata di riconoscimento della qualifica di quadro. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi tre per promiscuità tra vizi di legge e vizi motivazionali, oltre che per difetti di specificità e autosufficienza, con particolare rilievo alla mancata produzione e specifica indicazione del testo integrale del CCNL e degli atti rilevanti; il quarto perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito; il quinto perché non aggrediva utilmente la prima ratio decidendi sulla mancata riproposizione della domanda di quadro in appello e, comunque, non censurava in modo decisivo le ulteriori valutazioni della Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva negato sia il diritto all'inquadramento dirigenziale sia la sussistenza del demansionamento. La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero formulati in modo specifico e autosufficiente, che mancasse la produzione del CCNL invocato e che le censure si risolvessero in richieste di nuova valutazione del merito, non consentite in sede di legittimità. Quanto alla domanda subordinata di qualifica di quadro, ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto su una prima ratio decidendi autonoma, non efficacemente impugnata, e su una seconda ratio comunque non scalfita in modo decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 CCNL 24.11.2009 dirigenti industria
La clausola collettiva richiamata avrebbe dovuto essere prodotta integralmente e specificamente trascritta/indicata per consentire alla Corte di verificarne il contenuto e la corretta interpretazione; in mancanza, la censura di violazione o falsa applicazione non è scrutinabile utilmente.
È richiamato come parametro per il corretto inquadramento professionale e per la verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e categoria contrattuale.
È richiamato come canone ermeneutico della contrattazione collettiva, unitamente agli altri criteri interpretativi.
La Corte richiama la necessità di interpretare la clausola collettiva nel suo complesso, con produzione del testo integrale del contratto per evitare letture parziali.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno del principio di strumentalità delle forme processuali e dell'esigenza di una decisione di merito in tempi ragionevoli.
art. 6 CEDU
È richiamato in coerenza con l'art. 111 Cost. per valorizzare la ragionevole durata del processo.
Il ricorso deve indicare specificamente atti, documenti e contratti su cui si fonda, con contenuto essenziale, fase di produzione e collocazione nei fascicoli; il requisito è autonomo e imprescindibile.
È richiamato come requisito di procedibilità distinto dall'onere di specifica indicazione ex art. 366 c.p.c., n. 6.
La Corte afferma l'inammissibilità di motivi che confondano violazione di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, o che mirino a una rivalutazione del merito.
Non consente di sindacare in cassazione la semplice diversa valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il comportamento processuale della controparte può al più rilevare come argomento di prova, ma qui la doglianza era comunque inidonea a scalfire le rationes decidendi.
La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre specificamente in appello la domanda subordinata non esaminata per effetto dell'accoglimento della principale, altrimenti la domanda si intende abbandonata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile cumulare nello stesso motivo censure eterogenee e incompatibili, come la violazione di legge e il vizio di motivazione, quando la loro mescolanza impedisca di individuare con precisione la critica rivolta alla sentenza impugnata.
- Chi deduce in cassazione la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e produzione del testo integrale del contratto, non essendo sufficiente un richiamo generico o parziale del contenuto.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è necessario indicare un fatto storico specifico, discusso tra le parti, effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- La censura ex art. 115 o 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a sostituire con una diversa lettura delle prove quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso deve investire utilmente anche quella ratio; se essa non è censurata o la censura è inammissibile, il ricorso resta comunque privo di interesse.
- La domanda subordinata proposta in primo grado e non esaminata perché assorbita dall'accoglimento della principale deve essere riproposta in appello in modo specifico e inequivoco, altrimenti si intende abbandonata.
- Nel giudizio di legittimità il giudice può interpretare il contratto collettivo solo se gli siano forniti tutti gli elementi necessari per verificarne il contenuto; la produzione parziale o la mancata localizzazione degli atti nel fascicolo impediscono il controllo di legittimità.
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