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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07514/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una società ha agito contro alcuni ex dipendenti chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivati da condotte tenute tra il dicembre 2017 e la cessazione dei rispettivi rapporti, asseritamente lesive dell’obbligo di fedeltà e idonee a provocare discredito presso un importante cliente. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inutilizzabili alcune registrazioni di telefonate compiute su disposizione aziendale perché acquisite in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, e ritenendo comunque non provati i presupposti dell’azione risarcitoria. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 4 St. lav., sostenendo che le registrazioni non fossero assoggettate alla disciplina dei controlli datoriali e che la norma non fosse applicabile; (2) violazione di norme costituzionali e processuali, lamentando l’omesso esame della documentazione e il mancato scrutinio delle richieste istruttorie relative alla cancellazione telematica di lanci di produzione e alla distruzione di documentazione cartacea; (3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte territoriale non avesse considerato circostanze documentali che proverebbero la volontà dei dipendenti di favorire una nuova società a scapito del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito: i controlli tecnologici del datore sono leciti solo se configurano controlli difensivi in senso stretto, mirati e successivi al sorgere di un fondato sospetto di illecito; non è invece utilizzabile materiale acquisito su condotte anteriori a quel momento, perché non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento originariamente illegittimo. Sul secondo motivo ha affermato che la mancata ammissione di prove o il mancato esame di documenti è censurabile in cassazione solo se riguarda un fatto storico unico, decisivo e idoneo a ribaltare con certezza l’esito della lite, mentre nel caso concreto la ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Sul terzo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della doglianza per la presenza di doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre la censura, per come formulata, non rispettava i rigorosi requisiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La società è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300

    i controlli tecnologici del datore sono consentiti solo se riconducibili a controlli difensivi in senso stretto, mirati, ex post e fondati su un sospetto già insorto; non è consentito utilizzare dati acquisiti in violazione della disciplina dei controlli sui lavoratori.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003

    i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati

    se i dati di matrice tecnologica non risultano legittimamente acquisiti, essi sono inutilizzabili nel procedimento disciplinare e in giudizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinvio alla giurisprudenza consolidata in materia.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove compete al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove compete al giudice di merito.

  • artt. 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno delle doglianze istruttorie, senza accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    le doglianze formulate come violazione di legge sono state ritenute infondate o non idonee a veicolare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l’eventuale vizio di omessa pronuncia andava dedotto in questa forma, come violazione dell’art. 112 c.p.c., a pena di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è soggetto ai limiti rigorosi fissati dalle Sezioni unite; nel caso concreto le doglianze erano inammissibili, anche per doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della doppia conforme introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato quale base della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia va fatto valere come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 6, primo comma, CEDU

    non può essere invocato per censurare in cassazione l’ammissibilità delle prove decisa dal giudice nazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I controlli tecnologici del datore di lavoro sono leciti solo se rientrano nei controlli difensivi in senso stretto, cioè mirati ad accertare specifici illeciti e fondati su concreti indizi già emersi; resta invece soggetta all’art. 4 St. lav. ogni attività di controllo generalizzato sulla prestazione o sul patrimonio aziendale.
  • I dati o elementi acquisiti in violazione delle norme sui controlli a distanza e sulla privacy non possono essere utilizzati in giudizio; la liceità del controllo deve sussistere nel momento della raccolta, non potendo essere sanata retroattivamente dalla successiva emersione dei dati.
  • La denuncia in cassazione della mancata ammissione o del mancato esame di prove è ammissibile solo se riguarda un fatto storico unico, decisivo e tale da determinare con certezza un esito diverso della controversia; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., e non può essere surrettiziamente veicolato come semplice omesso esame o violazione di legge.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineOrario di lavoro e ferieImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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