Cassazione Civile, Ordinanza n. 07550/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Milano in una causa di lavoro definita nel 2021. La parte soccombente in appello ha proposto due ricorsi per cassazione, notificati nella stessa data e poi depositati separatamente, entrambi contro la medesima sentenza e di identico contenuto. La società resistente ha resistito con controricorso almeno nel primo dei due ricorsi, mentre nel secondo risulta intimata. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che non era stata depositata, insieme ai ricorsi, copia autentica della sentenza impugnata, come prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva indicato nel deposito una 'sentenza di secondo grado' e aveva prodotto un'attestazione di conformità della copia informatica della sentenza telematica, ma non la sentenza stessa; anche le verifiche interne della Corte hanno confermato il mancato deposito del provvedimento impugnato. Per tale ragione entrambi i ricorsi sono stati dichiarati improcedibili, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte ha riunito il secondo ricorso al primo ai sensi dell'art. 335 c.p.c., poiché rivolti contro la stessa sentenza e proposti dalla medesima parte. Ha quindi dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., senza esaminare i motivi di merito. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
legittima la riunione dei procedimenti quando i ricorsi sono proposti dalla stessa parte avverso la stessa sentenza; il secondo ricorso è stato riunito al primo.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
"Insieme col ricorso" dev'essere depositata, "a pena di improcedibilità", "copia autentica della sentenza"
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, insieme al ricorso, è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di esame del merito.
- L'attestazione di conformità di una copia informatica non equivale, da sola, al deposito del provvedimento impugnato se non è accompagnata dal deposito della sentenza stessa.
- Quando due ricorsi identici sono proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, il giudice di legittimità può disporne la riunione; ma la riunione non sana le eventuali improcedibilità di ciascun ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità in cassazione comporta la soccombenza processuale della parte ricorrente e giustifica la condanna alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.
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