Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, disponendo la riassunzione della causa davanti a tale ufficio nel termine di legge. Le spese della fase sono state demandate al giudice davanti al quale la causa verrà riassunta.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratori, che avevano svolto mansioni di operaio addetto al controllo accessi/reception/portierato nell’ambito di un appalto commissionato da una ASL, hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro la società originaria e la società subentrante a seguito di cambio appalto, chiedendo la condanna al pagamento di spettanze retributive per i rispettivi periodi di impiego. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società subentrante e ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bari, ritenendo rilevante la sede legale della società, il luogo in cui sarebbe stato concluso il contratto di lavoro e la mancanza di prova di una dipendenza aziendale a Napoli ai sensi dell’art. 413 c.p.c. I lavoratori hanno proposto regolamento di competenza deducendo: (1) violazione dell’art. 33 c.p.c. per mancata applicazione del cumulo soggettivo delle domande proposte contro entrambe le società; (2) violazione dell’art. 413 c.p.c. sul foro del contratto, sostenendo che non vi fosse stata accettazione della lettera di assunzione; (3) che il rapporto si sarebbe costituito in seguito al passaggio di cantiere tramite accordo sindacale sottoscritto a Napoli; (4) errata estensione della declaratoria di incompetenza anche alle domande contro la società non eccipiente. La Corte di cassazione, richiamando la funzione del regolamento di competenza e il potere di esaminare gli elementi fattuali rilevanti ex actis, ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudice di merito non aveva considerato il più recente orientamento secondo cui, ai fini dell’art. 413 c.p.c., la nozione di dipendenza aziendale va intesa in senso ampio e può ricomprendere anche il luogo, pur appartenente al committente, in cui il lavoratore ha svolto in via esclusiva la prestazione, se destinato a rendere possibile l’esecuzione dell’attività appaltata. Poiché era pacifico che i lavoratori avevano svolto esclusivamente la prestazione presso la ASL Napoli 3 Sud, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge, con spese rimesse al giudice del merito nella fase successiva.
Norme richiamate
art. 33 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere l’applicazione del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti; la decisione non si sofferma nel merito su questo motivo perché risolve la controversia sulla competenza territoriale ai sensi dell’art. 413 c.p.c.
art. 413 c.p.c.
il foro speciale del lavoro va individuato anche nella dipendenza, pur di proprietà del committente, in cui il lavoratore abbia svolto in via esclusiva la prestazione; la nozione di dipendenza aziendale è da intendersi in senso ampio, coerente con la finalità di radicare il processo nel luogo vicino alla prestazione lavorativa e alle fonti di prova.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare tutti gli elementi fattuali rilevanti per la competenza emergenti dagli atti, senza essere vincolata al solo contenuto dell’ordinanza impugnata.
- Ai fini del foro speciale del lavoro ex art. 413 c.p.c., la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" deve essere interpretata in senso ampio e funzionale, non coincidente con il concetto tecnico di unità produttiva.
- Rientra nella nozione di dipendenza aziendale anche il luogo, appartenente al committente, in cui il lavoratore abbia svolto in via esclusiva la prestazione, quando esso sia destinato a rendere possibile l’esecuzione dell’attività appaltata.
- La ratio dell’art. 413 c.p.c. è favorire il radicamento della controversia nel luogo più vicino alla prestazione lavorativa e più idoneo al reperimento delle prove, con conseguente preferenza per un criterio territoriale funzionale e non meramente formale.
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