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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07556/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite trae origine dalla domanda di una lavoratrice, già utilizzata in più rapporti a termine e poi dichiarata dipendente a tempo indeterminato di una società a decorrere dal 4 gennaio 2003, volta a ottenere il versamento dei contributi previdenziali mancanti per alcuni periodi lavorativi e, per la parte non più regolarizzabile per prescrizione, il risarcimento del danno da omessa contribuzione. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per la parte già regolarizzata, ma aveva riconosciuto un danno risarcibile per il periodo 4 gennaio 2003-17 febbraio 2003, liquidandolo in euro 900. La Corte d'appello aveva respinto il gravame della società, ritenendo che l'obbligo contributivo fosse sorto dal 4 gennaio 2003, cioè dall'inizio della prestazione in favore della società, e non dal 18 febbraio 2003, data del tentativo di conciliazione e del decorso delle retribuzioni arretrate. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la lavoratrice fosse alle dipendenze della società sin dal 4 gennaio 2003; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 19 L. 218/1952 e dell'art. 9 L. 196/1997, assumendo che nel periodo 4 gennaio 2003-17 febbraio 2003 il datore fosse l'impresa di lavoro temporaneo e non la società utilizzatrice. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del travisamento della prova, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto la prestazione lavorativa in favore della società sin dal 4 gennaio 2003 e, conseguentemente, la decorrenza da tale data dell'obbligo contributivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la doglianza sul preteso travisamento delle risultanze istruttorie si risolveva in una critica al giudizio di fatto della Corte d'appello e comunque non era formulata in modo coerente con il vizio denunciato; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la censura non coglieva la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che la lavoratrice aveva prestato attività in favore della società sin dal 4 gennaio 2003, con conseguente insorgenza da tale data dell'obbligo di versamento contributivo. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti dell'INPS, rimasto senza attività difensiva in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la censura potesse essere veicolata come violazione dell'art. 115 c.p.c. quando in realtà mirava a contestare l'accertamento e la valutazione della prova compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato ritenuto inammissibile il motivo formulato come nullità della sentenza, poiché il dedotto travisamento della prova, così come prospettato, non integrava correttamente il vizio denunciato e sconfinava nella critica al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha osservato che la stessa articolazione del motivo sembrava talora avvicinarsi a un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la doglianza restava comunque non coerente con la motivazione impugnata.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove consista in una svista sul fatto probatorio in sé, deve essere fatto valere con revocazione per errore di fatto, non con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    Il Tribunale aveva ritenuto prescritti i contributi relativi al periodo 4 gennaio 2003-17 febbraio 2003; tale profilo costituisce il presupposto della domanda risarcitoria per omessa contribuzione.

  • art. 410 c.p.c.

    La sentenza richiama il tentativo di conciliazione dal quale la Corte territoriale aveva fatto decorrere, nel precedente giudizio, il pagamento delle retribuzioni arretrate.

  • art. 19 L. 218/1952

    Norma evocata dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 9 L. 196/1997

    Norma evocata nel secondo motivo in tema di lavoro temporaneo/somministrazione, ma la Corte ha escluso che la censura colpisse la motivazione effettiva della decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se applicabile.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è, di regola, deducibile in cassazione come vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. o come nullità della sentenza quando si traduce in una contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione sull'accertamento che la prestazione lavorativa sia stata resa in favore di un determinato soggetto sin da una certa data, l'obbligo contributivo previdenziale sorge da quel momento, indipendentemente da diverse scansioni 'economiche' individuate in precedenti statuizioni sulle retribuzioni.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o infondato il motivo che presuppone una ricostruzione fattuale o giuridica diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • La contestazione della data di insorgenza dell'obbligo contributivo, quando dipenda dall'effettivo inizio della prestazione lavorativa utilizzata dal datore, va risolta alla luce dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, se logicamente e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro temporaneo e somministrazioneContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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