Cassazione Penale, Ordinanza n. 07177/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, aveva rideterminato, sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., le pene inflitte a tre imputati per una pluralità di reati, tra cui tentato furto in abitazione, falsità materiale e ideologica, ricettazione di contrassegni/documenti e violazione della normativa sulle armi; una sola imputata rispondeva inoltre di resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione la violazione di legge per asserita illegalità della pena, lamentando l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., quindi contestando la determinazione sanzionatoria resa nel giudizio di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure non fossero consentite nel peculiare perimetro del ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha ribadito che tale ricorso è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché per dedurre l'illegalità della pena in senso stretto, cioè quando la sanzione sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge. Le doglianze sulla commisurazione della pena, se non si traducono in illegalità della sanzione, restano inammissibili. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso in ambiti molto limitati: formazione della volontà di aderire all'accordo, consenso del pubblico ministero, difformità della decisione rispetto al concordato e illegalità della pena in senso stretto.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di commisurazione della pena, ma le doglianze sulla sua applicazione non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di commisurazione della pena; la sua eventuale errata applicazione non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza non deducibile nel ricorso avverso sentenza di concordato in appello.
La Corte evidenzia il diverso regime del patteggiamento rispetto al concordato in appello: nel primo l'accordo investe anche i termini dell'accusa, con conseguenze più ampie sull'ammissibilità del ricorso.
È richiamato per chiarire che, rispetto al patteggiamento, le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più ristrette.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il sindacato di legittimità è ristretto e non consente di riesaminare i motivi rinunciati con l'accordo tra le parti.
- Sono deducibili solo vizi attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, oppure l'illegalità della pena in senso tecnico, ossia la sua collocazione fuori dai limiti legali o in contrasto con la pena prevista dalla legge.
- Le censure sulla mera commisurazione della pena, anche se formulate come violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p., non sono ammissibili se non evidenziano una sanzione illegale.
- Nel concordato in appello il perimetro delle impugnazioni è più ristretto rispetto a quello del patteggiamento, perché l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente di rimettere in discussione responsabilità e qualificazione giuridica del fatto.
- Quando il ricorso è inammissibile nei casi previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo senza formalità e segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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