Cassazione Penale, Sentenza n. 13466/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) contestazione della prova relativa alle appropriazioni nell'arco temporale 2009-2013, sostenendo che le prove (dichiarazioni di Foti e della commercialista Beltrano e la confessione limitata al 2013-2017) non dimostrerebbero appropriazioni anteriori al 2013; 2) richiesta di derubricazione da peculato a peculato d'uso per il periodo 2009-2013, con la tesi che eventuali prelievi sarebbero stati poi restituiti e le ritenute versate, il che comporterebbe prevalenza della fattispecie attenuata e sua prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondato il principio della doppia conformità tra le sentenze di primo e secondo grado, richiamando che la sentenza di primo grado aveva accertato appropriazioni anche anteriori al 2013 mediante trasferimenti su conto personale e emissione di falsi assegni. Ha inoltre escluso la derubricazione a peculato d'uso, affermando che il peculato d'uso non è applicabile al denaro per la sua natura fungibile. Conseguentemente il verdetto di condanna per peculato è stato confermato nella sostanza; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa alla parte civile ASP di Cosenza liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; mandati gli adempimenti di competenza al cancelliere ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il peculato d'uso, previsione attenuata, non è applicabile al denaro per la sua natura fungibile; pertanto i prelievi di denaro non possono essere derubricati a peculato d'uso quando emergono appropriazioni significative
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per il trattamento cartolare del procedimento; la decisione è stata adottata in forma cartolare ai sensi della disciplina emergenziale
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore richiamo alla norma che consente il rito cartolare o la disciplina emergenziale del procedimento
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in ordine agli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la pronuncia
Giurisprudenza consolidata (Sez.2, n. 37295/2019 e Sez.6, n. 49474/2015)
Richiamati i principi di doppia conformità tra motivazioni di primo e secondo grado per il controllo di legittimità e la regola che il peculato d'uso non può operare con riguardo al denaro, poiché la restituzione del tantundem non realizza la stessa cosa
Massime di principio
- Il controllo di legittimità in Cassazione valuta anche la motivazione congiunta di primo e secondo grado: se le due sentenze sono conformi e si richiamano, esse costituiscono un corpo unico valutabile
- La confessione limitata e le dichiarazioni testimoniali devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo; l'assenza di specifici accertamenti tributari non esclude necessariamente l'appropriazione se esistono altri elementi probatori convincenti
- Il peculato d'uso non è applicabile al denaro a causa della sua natura fungibile; i prelievi di denaro, se configurati come appropriazioni, integrano il peculato ordinario
- La derubricazione a una fattispecie attenuata richiede una valutazione rigorosa della natura dell'oggetto sottratto e della possibilità reale di restituzione della stessa cosa
- Nei procedimenti trattati in forma cartolare, le parti devono prestare attenzione al quadro documentale e alle motivazioni già rese nei gradi precedenti, perché la Cassazione può limitarsi al controllo di legittimità sulla base degli atti scritti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →