Cassazione Civile, Ordinanza n. 24915/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti di una società cooperativa per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni svolte in un arco temporale pluriennale. Nel giudizio oggetto dell’ordinanza, il singolo decreto ingiuntivo per euro 1.349,15 era stato opposto dalla cooperativa e l’opposizione era stata inizialmente accolta dal giudice di pace per asserita mancata prova dell’attività svolta. In appello, il tribunale ha riformato la decisione e rigettato l’opposizione, ritenendo provato il credito sulla base di un preavviso di parcella recante la dicitura "per presa visione e accettazione" con timbro del presidente della cooperativa, confermato poi come conferimento dell’incarico e svolgimento dell’attività da testimonianza del medesimo presidente. Il tribunale ha anche escluso che i pagamenti eseguiti dalla cooperativa fossero riferibili a quel credito. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha articolato dodici motivi. I primi due erano centrali: con il primo denunciava la novità e quindi l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello dell’avvocato, sostenendo che in primo grado l’azione monitoria fosse fondata solo sul riconoscimento di debito contenuto nel preavviso di parcella, mentre in appello sarebbe stata proposta una diversa domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento; con il secondo deduceva la violazione del divieto di frazionamento del credito, sostenendo che i numerosi decreti ingiuntivi azionati dall’avvocato riguardavano in realtà un unico rapporto professionale continuativo, artificiosamente scisso in più azioni. Gli altri motivi vertevano, in sintesi, su giudicato esterno, prova dei pagamenti, contestazione delle fatture e della loro data certa, interpretazione della formula "per presa visione e accettazione", poteri del presidente della cooperativa, mancanza del parere di congruità e disciplina degli interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda proposta in appello riguardava il medesimo credito dedotto nel monitorio e che il riconoscimento stragiudiziale operava solo come elemento probatorio, non come autonoma causa petendi. Ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, correggendo il ragionamento del tribunale: il divieto di indebito frazionamento non dipende soltanto dall’esistenza di un unico rapporto obbligatorio in senso tecnico, ma può operare anche quando più crediti, pur distinti, siano analoghi per oggetto e titolo, fondati su fatti costitutivi analoghi e inseriti in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto. In tali ipotesi le domande non possono essere proposte separatamente salvo che il creditore abbia un oggettivo interesse alla tutela frazionata, interesse che deve essere valutato dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. I motivi dal quarto al dodicesimo sono stati dichiarati assorbiti; il terzo motivo sul giudicato è stato rigettato perché il vizio relativo all’improponibilità ha natura processuale e il relativo accertamento non è coperto da giudicato esterno in altro processo tra le stesse parti.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la novità delle domande in appello; la Corte ha escluso che vi fosse mutatio libelli perché il credito era il medesimo
invocato nel primo motivo; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo infondato il motivo
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede anche nella fase di esercizio della tutela giudiziale
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente; la Corte collega il divieto di frazionamento al principio del giusto processo e all’economia processuale
richiamati per affermare che correttezza e buona fede vietano la scissione abusiva del credito e l’aggravamento della posizione del debitore
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove; i relativi profili restano assorbiti
la Corte ricorda che, se il giudice rileva d’ufficio la carenza di interesse alla tutela frazionata, deve garantire il contraddittorio
richiamato in relazione al potere-dovere del giudice di sottoporre alle parti la questione dell’improponibilità/frazionamento
indicato come possibile cumulo oggettivo delle domande relative ai crediti analoghi sorti nell’ambito della relazione unitaria tra le parti
invocato per il giudicato esterno; la Corte esclude l’efficacia preclusiva sul punto processuale dell’improponibilità
richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per il giudicato formale e sostanziale
richiamato nei motivi relativi all’adempimento e alla prova dei pagamenti; profili assorbiti
richiamato in tema di imputazione dei pagamenti; profili assorbiti
richiamato in relazione al riconoscimento di debito e alla prova del credito
richiamato per contestare la data certa dei documenti prodotti
richiamati per l’interpretazione della clausola "per presa visione e accettazione"
richiamato per l’interpretazione secondo il comportamento complessivo delle parti
richiamato dalla ricorrente per sostenere un’interpretazione contra stipulatorem della clausola, non accolta nel merito perché assorbita
richiamato in tema di promessa unilaterale e riconoscimento di debito; profili assorbiti
richiamato per contestare i poteri del presidente della cooperativa; profili assorbiti
richiamato per la disciplina delle cooperative e dei relativi organi; profili assorbiti
richiamato per la mancanza del parere di congruità dell’ordine professionale; profili assorbiti
richiamato per contestare gli interessi riconosciuti; profili assorbiti
richiamato dalla Corte per chiarire che "medesimo fatto costitutivo" non coincide con il medesimo fatto storico in senso tecnico, ma va inteso in senso qualitativo/analogo
richiamato a sostegno dei doveri di lealtà e probità processuale
Massime di principio
- Il divieto di frazionamento del credito non riguarda solo il caso del singolo diritto di credito scisso in più azioni, ma può operare anche quando più crediti distinti, pur autonomi, siano analoghi per oggetto e titolo e derivino da una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto.
- Quando le pretese sono riconducibili alla medesima vicenda sostanziale e alla stessa relazione tra le parti, esse devono essere proposte unitariamente se la tutela del creditore poteva essere adeguatamente realizzata con un’unica azione; la proposizione separata è ammessa solo se sussiste un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
- L’interesse alla tutela frazionata, se mancante, integra un profilo rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ma la relativa questione deve essere portata a conoscenza delle parti nel rispetto del contraddittorio.
- Ai fini del divieto di frazionamento, l’espressione "medesimo rapporto" va intesa in senso storico-fenomenologico, come relazione concreta tra le parti, non soltanto come rapporto obbligatorio in senso tecnico ex art. 1173 c.c..
- L’espressione "medesimo fatto costitutivo" va letta in senso qualitativo: non è necessario che il fatto storico sia identico, essendo sufficiente che i fatti costitutivi delle diverse pretese siano analoghi e inseriti nella stessa vicenda sostanziale.
- La natura processuale dell’improponibilità per frazionamento esclude che un precedente giudicato su tale questione produca automatica preclusione in un diverso giudizio tra le stesse parti; il giudicato formato su un vizio processuale resta limitato al processo in cui è stato pronunciato.
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