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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15179/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p., deducendo che la Corte d'appello ha determinato una pena base per il reato ascritto al capo c) superiore a quella fissata in primo grado. In primo grado la pena base era stata 9 mesi di reclusione (con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.), mentre in appello, dopo che il reato principale (capo a) è stato escluso), la Corte ha fissato la pena base in 12 mesi per il capo c) e ha poi ridotto il trattamento a 8 mesi riconoscendo le circostanze attenuanti generiche non concesse in primo grado. Il ricorrente censura dunque l'aumento della pena base in violazione del divieto di reformatio in peius e segnala incongruenze sulla ricostruzione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius perché, pur essendo stato escluso il reato principale in appello, la Corte territoriale ha fissato una pena base per il reato residuo superiore a quella determinata in primo grado. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; la Corte di Cassazione ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione, tenendo conto della pena base di 9 mesi stabilita in primo grado e della concessione in appello delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius: l'appello proposto solo dall'imputato non può comportare un aggravamento della sua posizione; secondo la giurisprudenza affermata, ciò riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena base

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado per il reato principale (furto) e rilevante ai fini dell'equivalenza e del calcolo della pena; la Corte ha precisato che il mancato riconoscimento o riconoscimento di attenuanti deve essere valutato correttamente senza produrre, in appello, un aumento illegittimo della pena

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3

    Norma riferita ai reati indicati in rubrica (reati con particolare disciplina), menzionata nella ricostruzione dei fatti e nella determinazione del trattamento sanzionatorio originario

Massime di principio

  • Quando solo l'imputato propone appello, il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aumentare qualsiasi elemento autonomo della determinazione della pena (non solo l'entità finale).
  • Se in appello viene escluso il reato principale in un'ipotesi di reato continuato, il giudice non può fissare la pena base del reato residuo in misura superiore a quella determinata per lo stesso reato (o per il complesso) in primo grado.
  • Il riconoscimento in appello di circostanze attenuanti non può giustificare un aumento della pena rispetto al primo grado; al contrario, l'eventuale aumento della pena base in tali circostanze configura violazione del divieto di reformatio in peius.
  • La violazione del divieto può comportare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio; la Cassazione può, a seconda dei casi, annullare senza rinvio e rideterminare la pena oppure rinviare per nuovo calcolo conforme ai principi di legge.
  • In presenza di errori del giudice di primo grado nell'individuazione del reato più grave, il giudice d'appello deve evitare di compensare tali errori con un aumento della pena base: la corretta operazione è adeguare il trattamento sanzionatorio senza peggiorare la posizione dell'imputato che ha impugnato.

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