Cassazione Penale, Ordinanza n. 37482/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per ricettazione di quattro confezioni di gambero rosso, provento di furto, fatto accertato il 31 marzo 2021; la Corte d'appello di Palermo aveva poi ridotto soltanto il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità penale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 545-bis c.p.p., lamentando che la difesa, con note conclusive del 26 giugno 2024, aveva chiesto non solo la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, ma anche la sostituzione con la detenzione domiciliare sostitutiva, senza che la Corte d'appello avesse motivato specificamente su quest'ultima richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva era stata formulata tardivamente e in modo generico in appello; inoltre ha osservato che la motivazione della Corte territoriale, pur riferita in termini generali al mancato riconoscimento dei presupposti per qualunque sanzione sostitutiva, era sufficiente anche a escludere l'applicazione dell'art. 20-bis c.p. indipendentemente dalla specifica tipologia di sanzione richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Viene richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una misura sostitutiva; la Corte ritiene infondata la censura perché la richiesta era tardiva e generica e perché la motivazione di merito copriva comunque il diniego delle sanzioni sostitutive.
La Corte afferma che la motivazione della sentenza d'appello, riferita in generale al mancato riconoscimento dei presupposti per una sanzione sostitutiva, vale anche a escludere l'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva prevista da tale disposizione.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva deve essere formulata tempestivamente e in modo specifico; una deduzione tardiva o meramente generica può essere legittimamente disattesa.
- La motivazione che esclude in via generale la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di sanzioni sostitutive è idonea a sorreggere il diniego anche della singola misura alternativa poi invocata in cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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